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MODIFICATA IN SPAGNA la legge sulla successione ai titoli con la successione femminile. E' stata recentemente modificata nel mese di maggio 2005 la legge sulla successione ai titoli nobiliari dall'ultimo governo ZAPATERO, nell'ottica dell'uguaglianza tra i due sessi.
Infatti è stata effettuata una riforma del diritto nobiliare stabilendo che il diritto alla trasmissione diretta dei titoli nobiliari, che in Spagna sono riconosciuti fin dal 1948, non è più riservato ai soli figli maschi, ma che anche la figlia femmina può succedere nell'intestazione di un titolo.
La figlia di un duca, insomma, da ora in poi può essere duchessa anche senza maritarsi, (nel medioevo veniva preferita infatti la "Virgo in Capillis.) |
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| M.Sofia,
Regina delle Due Sicilie |
S.M
Francesco II, Re delle Due Sicilie |
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ANCHE GELLI E' CONTE; RIPRISTINATA
LA SUCCESSIONE SICILIANA
E LA NON EREDITARIETA' DEI TITOLI UMBERTINI. |
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| A
chi voglia considerare spassionatamente
la storia del nostro paese non può sfuggire
un dato storico di fatto, ossia la Nobiltà
Italiana, aveva il suo capo nella figura
del Sovrano, ovvero in Re Umberto II,
e potendosi discutere di una distinta
nobiltà sia napoletana che siciliana,
fiorentina o lombardo - veneta, parlando
di nobiltà italiana non ci si può che
riferire alla Casa reale che ha fatto
appunto l’unità d’Italia.
Lo
“Statuto Albertino” ha infatti lasciate
intatte nel sovrano le prerogative nobiliari
e le leggi degli antichi Stati ed è
vero che nell’ordinamento Nobiliare
il Re agiva non come Capo di Stato ma
come capo della Dinastia – in una sorta
di “autarchia” – e questo però solo
quando aveva il “dominium” sul territorio
e non durante il suo esilio.
Nemmeno
la Repubblica contestò mai al Re queste
“prerogative regie” in natura nobiliare,
perché fuori del suo interesse specifico.
Circa
la “Regia Prerogativa” nell’ordinamento
dello Stato Nobiliare Italiano emanata
anche nei confronti del Diritto Internazionale,
sono sancite nel Regio Decreto n.61
del 21 gennaio ’29, le disposizioni
concernenti la “autorizzazione”, cioè
quell’atto in cui il Re consente che
un cittadino italiano possa usare un
titolo concesso da uno stato estero
o da un Sommo Pontefice, e di contro
l’autorizzazione ad uno straniero di
usare titoli italiani che gli siano
pervenuti legittimamente.
Su
questo secondo punto, si ammette tacitamente
una chiara “successione femminile” riconosciuta
tacitamente perché altrimenti non potrebbe
in alcun modo pervenire un titolo ad
uno straniero.
Successione
femminile che i Savoia (o il Regno d’Italia)
aboliscono con Regio Decreto del 1926
ed in particolare quella “siciliana”
e quella “napoletana” (e tutte le modalità
di successione nei titoli vigenti negli
stati “pre-unitari”) ma che essi hanno
continuato a concedere fino al 1925
secondo appunto il vecchio Statuto Albertino.
Poiché
tutti i provvedimenti d’autorizzazione
di titoli esteri ad italiani e di uso
di titoli italiani a cittadini esteri,
avevano il carattere del procedimento
“di delibazione” di sentenza estera,
in quanto si trattava di esaminare l’efficacia
di atti emanati da una potenza estera,
sia perché il negato riconoscimento
di tali atti era un volere negare il
riconoscimento della Prerogativa Regia,
a riguardo dello Stato o Potenza concedente
o di quella che ad essa è succeduta,
qualora il Sovrano non abbia più le
prerogative politiche perché non più
sovrano in quanto in esilio (e privo
del “dominium” sul territorio),decadono
automaticamente le norme anzi dette,
valide verso Stati stranieri con un
Capo dello Stato Italiano riconosciuto
ed a maggior ragione verso i cittadini
italiani.
Ossia
i provvedimenti presi dal Sovrano in
esilio privo del “ dominium” sul territorio
perdono la loro efficacia “erga-omnes”
quantunque il Re mantenga la prerogativa
di Capo della Casa e la “fons honorum”,
ma perdendo la “facultas nobilitandi”,
perché questa agisce in quanto egli
abbia e mantenga il predetto “dominium”.
Così
come per i pontefici, che avendo perso
dopo il 1870 il “dominium” sul territorio
dello Stato Pontificio dopo l’occupazione
militare da parte delle truppe italiane,
non poteva far loro assimilare la carica
di Capo della chiesa a quella di un
Sovrano spodestato e che quindi avessero
perduto la facoltà di nobiliare ex-novo
cittadini italiani considerati stranieri,
seppur concedendo riconoscimenti fino
al 1961.
Sono
poi da ritenersi nulli tutti quei negozi
giuridici anche notarili perfezionati
dopo il 1947 che hanno come oggetto
“refute” o rinunce per passaggio di
titoli da un membro ad un altro di una
stessa famiglia (atti tra cugini in
genere) ancorché sottoscritti da notai
della Repubblica.
Lo
sono non solo perché non si vede come
un atto notarile in pieno regime repubblicano
possa trasferire un diritto di “uso”
o di “godimento” (o qualsiasi diritto
reale) su di un oggetto che non sia
un bene reale; non avendo i titoli rilevanza
giuridica ogni atto o scrittura notarile
seppur autenticata, è nulla.
I
titoli concessi da Re Umberto quale
Luogotenente negli anni 45/46 sono da
ritenere invece giuridicamente validi,
sia se concessi come provvedimenti di”grazia”
che di “giustizia”. I titoli concessi
dall’ex-Re in esilio sono invece da
ritenersi inefficaci: a maggior ragione
i provvedimenti di “giustizia” che vedono
la concessione del riconoscimento “per
linea femminile” perché ripristinano
surrettiziamente le successioni degli
Stati preunitari che furono abolite
dal Re con Regio Decreto del 1926.
I
titoli, quindi concessi da Umberto dopo
il 1946, non hanno alcuna efficacia
giuridica dal punto di vista del diritto
nobiliare.
Per
cui delle due, l'una: o è abolita la
successione “siciliana” e “napoletana”
e la “surroga romana” e quindi sono
nulli i provvedimenti di giustizia ed
inefficaci quelli di “grazia sovrana”,
ovvero non debbono concedersi
“riconoscimenti per Regio assenso” e
concessioni di titoli ex-novo per linea
femminile, a maggior ragione avendo
nel 1967 la Corte Costituzionale abrogato
tutta la legislazione nobiliare del
Regno d’Italia compresi i decreti del
’26 del 1943 sulla successione4 dei
titoli, ritornando valide pertanto le
antiche regole vigenti al momento dell’originaria
nascita del titolo primordiale; infatti
il Decreto del ’67 della Corte Costituzionale
così recita “sono abrogati tutti gli
Ordinamenti Successori dal 1922, ecc…”.
Con
l’abolizione del regime feudale, in
Napoli nel 1806 ed in Sicilia nel 1812,è
cessato il Diritto Feudale come tale,
per rimanere i titoli nel Mero campo
onorifico come reminiscenza storica.
“La
genesi e l’evoluzione storica della
nobiltà e lo spirito degli articoli
79 e 80 dello Statuto non lasciano dubbio
per sanzionare che il Re ne è l’unico
insindacabile legislatore”. La sentenza
n.101 dell’8 luglio del 1967 della Corte
Costituzionale nell’abrogare tutta la
legislazione nobiliare ed araldica del
Regno d’Italia, dal 1922 in poi , statuisce
che “i titoli nobiliari restano fuori
dal mondo giuridico”. Ciò significa
che il titolo nobiliare si connatura
più nell’essenza regale del concedente
che non nella funzione politica, ma
un Re privo delle funzioni politiche
(ex-Re) perde altresì la “fons Honorum”
e la “facultas nobilitandi” che poggia
sul “dominium” del territorio.
In
materia di titoli nobiliari, essi sono
disciplinati dall’identica figura di
Capo dello Stato e di Capo della Nobiltà,
per la quale materia è fuori dubbio
che i relativi provvedimenti non costituendo
atti amministrativi sfuggono al sindacato
giurisdizionale. Ma occorre obiettare
che il Capo dello Stato non essendo
più tale perché in esilio ed essendo
pertanto il Re di un ex-Re in esilio,
ed avendo perduto perciò il “dominium”
sul territorio, questa deficienza rende
inefficace la “facultas nobilitandi”
e la “ fons honorum” per la piena capacità
di agire della Regia Prerogativa, che
è tale ove il sovrano Capo dello Stato
sia nel pieno dei suoi poteri.
È
cosa molto ben nota ai giuristi la differenza
tra “inefficacia” e “nullità” di un
atto.
Sono
pertanto da ritenersi affetti da “inefficacia”
giuridica tutti quei provvedimenti di
rinnovazione e concessione (che miri
a sanare lacune genealogiche), nonché
quei Regi assensi che sanzionino “ per
grazia” successioni femminili (o ex-sorore
o ex-nipote-zia o ai cugini ex-madre)
precisamente abolita, e che vanno dai
noti “Conti di Ciampino” del maggio
1946,fino agli ultimi del dicembre 1982
(anno in cui il sovrano si ammalò gravemente
e morì nel 1983), fatta eccezione per
quelli concessi durante la Luogotenenza
del 1944 e 1945.
È
interessante sottolineare poi che facendo
un semplice calcolo statistico, tutti
i provvedimenti nobiliare di Umberto
II essendo in totale ben 465 (vi è compreso
anche Gelli, “conte”, investito nel
1980), sono di gran lunga superiori
a tutti quelli concessi dai Re d’Italia
suoi predecessori, dal 1862 al 1943!
Vedi lista completa nel libro "Gotha"
dell'autore - (Edizioni Giada Edibook)
E
concludendo, come ebbe a dire Oscar
Wilde, circa l'utilità assoluta per
un giovane rampante aspirante ad
alte frequentazioni, di conoscere bene
il Libro d'Oro - PEERAGE Inglese, poichè
questo è il più bel " romanzo di
fantasia che l'Inghilterra abbia mai
potuto concepire!".
Alla
luce dei titoli concessi da Re Umberto
II dall’esilio, occorre precisare che
con la sentenza della Corte Costituzionale
n.101 del luglio 1967 (n.d.r.: Le supreme
magistrature permangono nonostante il
mutamento di “Forma di Stato” avvenuta
con referendum) viene abrogata la legislazione
araldico-nobiliare del Regno d’Italia
dal 1922 al 1946: è questa anche la
tesi dell’illustre giurista e docente
universitario il prof. Giorgio Cansacchi
di Amelia (cfr. su “Rivista giuridica”
1980), cosa peraltro già ben chiara
leggendo il dispositivo.
È
abrogato così il Regio Decreto del 1926
sulla “successione Siciliana e Napoletana”.
Si deduce da ciò che resta in vigore,
(essendo stato abrogato altresì il R.
Decreto del 1943) l’ultimo decreto quello
del 1896, che riguardava “l’ordinamento
dello Stato delle successioni ai titoli
nobiliari” secondo le antiche norme
vigenti negli antichi Stati Pre-unitari.
Conseguenza della sentenza del 1967numero
101 della suprema Corte è che si ripristinano
“de jure condendo” e non “de jure condito”
le regole vigenti negli Stati prima
dell’unificazione dell’Italia ed in
particolare quanto garantito e previsto
dal Regio Decreto del 1896 che fu il
primo decreto sulla “successione ai
titoli nobiliari” del Regno d’Italia.
In particolare, si è già sostenuta la
tesi, non già della nullità- come sostegno
i più accreditati giuristi spagnoli-
ma dell’inefficacia giuridica dei titoli
nobiliari concessi da Re Umberto II
dall’esilio. Tali argomentazioni giuridiche
di diritto nobiliare (e di diritto civile
cui il diritto nobiliare fa parte) sono
quelle stesse che venivano proposte
allorché si trattava di disconoscere
i titoli dal Sommo Pontefice da Castel
Sant’Angelo nel 1860-61 e da Re Francesco
II da Gaeta (1860-61), che peraltro
era un territorio del Regno delle Due
Sicilie e non di “esilio” si poteva
certo dire, (confrontare C. Mistruzzi
di Frisinga “diritti nobiliari e costituzione
italiana”, Giuffrè 1947).
La
conseguenza dell’inefficacia dei titoli
concessi da Re Umberto dall’esilio è
pertanto la non trasmissione agli eredi,
(né per linea maschile, né a maggior
ragione per quella femminile). L’argomentazione
poi che si adduce per affermare la validità
di quegli atti dall’esilio e che cioè
Umberto non sia stato un re abdicatario,
è del tutto irrilevante ai fini della
inefficacia della Regia prerogativa.
La
tesi del prof. Giorgio Cansacchi –tratta
dai suoi saggi pubblicati dalla casa
editrice Giuffrè nel 1979 e 1980- concerne
proprio le conseguenze della sentenza
della suprema Corte del 1967, che egli
stesso considera, abroghi del tutto
la legislazione araldico-nobiliare del
Regno dal 1922 al 1946. Vengono perciò
ad essere abrogati sia il R. Decreto
del 1926 che quello (che è l’ultimo)
sullo stato della nobiltà italiana e
sulla successione ai titoli nobiliari
italiani, del 1943.
Speciali
norme di diritto civile e speciali garanzie
costituzionali accompagnavano, pena
vizio di nullità, l’atto del conferimento
di un titolo nobiliare (che non è un
atto di mero diritto amministrativo).
Esse
erano:
1)
Firma delle Regie Lettere Patenti
rilasciate dal sovrano da parte del
Presidente del Consiglio, rappresentante
dell’Autorità Ministeriale.
2)
Registrazione alla Corte dei
Conti, che con tale atto registrava
un Sindacato di legittimità. Oltre ciò,
la procedura amministrativa riguardava:
A)
Parere del Commissario del Re per l’araldica
e la successiva trascrizione del Reale
provvedimento nei registri dell’Archivio
centrale del Regno, nel Libro d’Oro
della Nobiltà Italiana e nell’Elenco
Ufficiale Nobiliare Italiano, la pubblicazione
nel Bollettino della Consueta
Araldica, la controfirma delle R. Lettere
Patenti del Primo Ministro che vengono
così trascritte nel Registro della Consulta
A. a cura del Cancelliere.
Il
Decreto Regio è dunque un atto complesso:
consta di due volontà distinte (v. CROSA.
La monarchia nel diritto pubblico 1922).
Nessuna manifestazione della volontà
Sovrana assume valore giuridico quando
non sia munita oltre che della firma
del Re anche di quella di un ministro
(secondo l’art. 7 dello Statuto): è
questa la conseguenza dell’irresponsabilità
Regia (art.4 dello statuto del Regno)
che determina l’incapacità dell’organo
ad agire da solo, necessitando l’integrazione
giuridica, non prevedendo il nostro
diritto alcuna eccezione alla necessità
della controfirma (vedi Carlo Mistruzzi
già citato).
Ma
quale controfirma di Primo Ministro
potevano mai avere i provvedimenti di
Umberto II da Cascais? Ovviamente nessuna:
ecco i titoli, siano essi di giustizia,
ma soprattutto quelli di “grazia” per
“ MOTU PROPRIO”, conferiti dal Re in
esilio non hanno efficacia giuridica.
Sono cioè privi di effetti giuridici
ai fini del diritto nobiliare.
Infatti
il più importante atto di controllo
e la cui omissione rende il Regio Decreto
o il Regio Assenso e le Lettere Patenti,
inefficaci, viene compiuto dalla Corte
dei Conti, nell’ambito del riscontro
di “legittimità”sui Decreti del Capo
dello Stato. Ma occorre ancora sottolineare,
che un Capo dello Stato che ha rinunciato
ai poteri politici (poiché in esilio)
non aveva possibilità alcuna per ottenerlo,
stante l’abrogazione dell’attività della
Consulta Araldica e di quella del Commissario
per l’Araldica (il nostro Re d’Armi),
nonché il certo rigetto per non ammissibilità
del Consiglio di Stato. |
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P.S. In buona sostanza è stato sì
aiutato "l'entourage" di Re Umberto II,
ma quelle che sono state acquisite sono da taluni
definite solo "patacche" (vedi nota dell'Editore
dell'Albo d'Oro della Nob. Italiana, Ed. Sagi, anno
2000). |
| Fabio
Scannapieco Capece Minutolo |
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Pubblicato su “Hidalguia”
rivista Araldica di Madrid nel gennaio 2002 |
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| Famiglie
Feudali Napoletane iscritte alla R. Monte di Pietà |
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I
TITOLI NOBILIARI |
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SICILIANI E NAPOLETANI: IL RIPRISTINO DELLA SUCCESSIONE |
| SICILIANA E NAPOLETANA |
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La Sicilia ha mantenuto e sempre difeso il suo singolarissimo diritto nobiliare, e nella fattispecie, la successione ereditaria circa i titoli di nobiltà, i quali sono quasi tutti, sia quelli più antichi – i titoli spagnoli-aragonesi – che quelli concessi dai Re di Napoli, a successione “siciliana”, la quale come quella “napoletana”, prevede che la femmina succeda al titolo quando il possessore non ebbe figli maschi.
Invero, i titoli siciliani più antichi, quelli relativi al dominio aragonese, nonché quelli concessi dai Re di Spagna nel Seicento come Re di Sicilia, seguono di norma la successione di quel paese, che prevede la successione in linea femminile, essendo titoli perpetui, ed è notorio che oggigiorno in Spagna i più importanti titoli sono posseduti in capo a donne (come la Duchessa d'Alba, di Medinaceli, di Medinasidonia etc.).
Sono la Costituzione “IN ALIQUIBUS” e la prammatica “UT DE SUCCESSIONIBUS” di Re Federico II che sancivano le norme successorie in Sicilia, dove in particolare si afferma che dopo la morte del feudatario debbano succedere nel feudo i di lui figli maschi, ed in difetto debbano succedere le figlie femmine.
Nella Prammatica “Ut de Successionibus” detto Imperatore ordinò che la successione dei feudatari debba aprirsi a tutti i discendenti del sangue dell'ultimo possessore; che tra questi fosse data preferenza ai maschi controre femmine e che nei feudi franchi fosse preferito il maschio primogenito e la vergine “in capillis” tra le femmine; che in mancanza di discendenti non avessero alcun diritto gli ascendenti, ma che succedessero i fratelli collaterali e le sorelle ed i figli dei fratelli o delle sorelle; ed infine, in mancanza di tali eredi, il feudo dovesse essere devoluto alla Corona per diritto di riversione. Alcune modifiche furono poi apportate a tale regolamento, come il Capitolo “Si aliquem” di Re Giacomo di Sicilia che estese, in mancanza di eredi, la successione ai trinipoti figli del defunto intestatario, anche se non discendente dal primo quesitore, ciò che vuol dire sino al sesto grado, dovendosi ammettere alla successione tutte le persone congiunte in simile grado all'intestario defunto e venne riconfermata la preferenza, in caso di successione in linea femminile, verso la figlia nubile nei confronti di quella maritata. Come nuovo regolamento si ha poi soltanto la XXXVIII Prammatica dell'Imperatore Carlo VI che chiama alla successione il maschio remoziore purché nei gradi successibili. I titoli siciliani e napoletani seguono le norme di trasmissione dei titoli spagnoli e pertanto sono detti a “collazione spagnola” se il privilegio originario promanava direttamente dal Re di Spagna che si rivolgeva alla Cancelleria di Castiglia, ed a “collazione siciliana”se esso era sottoscritto dal vice-Rè di Sicilia a Palermo, con privilegio vicereale, di cui era investito il Consiglio collaterale in Sicilia. Inoltre con lo Statuto Costituzionale di Sicilia, sanzionato con Reale Dispaccio del 25-11-1812, si è mantenuto per i titoli di nobiltà l'ordine successorio preesistente.
All'abolizione della feudalità in Sicilia, avvenuta nel 1812 ossia sei anni dopo quella proclamata a Napoli, non si diede norma alcuna per la conservata trasmissione dei titoli di nobiltà e pertanto con Regio Rescritto del 13-2-1856 si dichiarò che la legge del 2-8-1806 che aboliva la feudalità nel Regno di Napoli non è applicabile in Sicilia ove essa fu abolita posteriormente, senza modificare l'ordine successorio predetto; e quindi per quella parte del Regno si debba ricorrere interamente alle antiche norme esistenti (v. Galluppi, “Il Nobiliario di Messina”).
Stante ai nostri giorni, essendo stata abolita la Consulta Araldica del Regno, avendo la Corte Costituzionale soppresso tutta la legislazione nobiliare-araldica del Regno d'Italia (con sentenza dell'8-7-1967 numero 101) dal 1922 al 1946 e negato ogni organo giudiziario dello Stato circa la competenza in materia di diritto nobiliare,sono abrogati tutti i Decreti di successione ai titoli ossia quelli del 1926 e quello del 1943. Infatti la Corte Suprema, con la sentenza del luglio 1967 n. 101, così recita: “Sono abrogati tutti gli Ordinamenti (ossia i Decreti) sulle successioni ai titoli nobiliari…” etc. Riteniamo , quindi, debbano ritornare le antiche regole successorie vigenti al momento della primitiva concessione del titolo. I titoli siciliani e napoletani dovrebbero, praticamente seguire le norme di successione relative all'originaria concessione, norme d'altronde annotate sui diplomi d'investitura, con la formula che li rende perpetui: “heredibus et successoribus ad infinituum”, e pertanto si dovrebbe ripristinare la situazione “quo ante”. E ciò al fine di non far cadere storicamente nel nulla la materia concernente i titoli di nobiltà e per riportare d'attualità l'ordine successorio delle province meridionali d'Italia, del tutto atipico ed originale, e da sempre esistito e difeso.
Le norme di successione dei titoli feudali sono annotate sui cosiddetti "Privilegi" ossia sui Decreti di concessione originaria concessi dal Sovrano Spagnolo ed archiviati all'archivio Reale di Simancas, città della Spagna, e contemporaneamente in Palermo alla Conservatoria delle Mercedi a firmadelViceré.
Queste norme sono a "forma stretta" ovvero a forma ampia nella maggior parte, recanti la dizione "Heredibus et successoribus ad infinituum" cioè si estende la successione non solo agli eredi ma ai successori all'infinito poi limitato fino al sesto grado, sia per maschi che per femmine.
Queste sono, in diritto feudale, le cosiddette successioni "siciliane e napoletane".
Per quanto concerne l'attuale Giurisprudenza, la recente sentenza dell'Autorità Giudiziaria di Lodo Arbitrale Esecutivo del Pretore di Palermo "Pecoraro/Collereale" del dicembre 1999 (vedi allegato in rubrica "Servizi e Sentenze") si afferma ivi che l'unico Decreto sui titoli e le successioni restante valido è quello del 1896 che regola la Consulta Araldica presso il Ministero dell'Interno in quanto la Corte Costituzionale con la predetta sentenza n. 101 del luglio 1967 ha abrogato tutta la Legislazione Araldica dal 1922 al 1946. Il predetto Decreto del 1896, nel regolare le norme di successione, recepiva quanto stabilito dallo Statuto Albertino, ossia che sono valide in Italia le norme vigenti negli antichi Stati pre-unitari. E non valgono le contro argomentazioni che la citata sentenza della Corte Costituzionale del 1967 voleva riferirsi esclusivamente alle cognomizzazioni predicati concessi prima del 1922 e non per quelli concessi dopo il '22 (post-fascismo).
Questo divieto è ben specificato nel dispositivo del '67 che si rifà alle Norme Costituzionali del '48. Ma si menziona chiaramente nella sentenza n. 101/67 della Corte Costituzionale che così recita: "Sono abrogati tutti gli Ordinamenti sui titoli nobiliari a partire dal 1922...".
Dunque vengono aboliti sia il Decreto del 1926 che cancellava le norme vigenti negli Stati pre-unitari, ma viene abolito anche il Decreto del 1943 relativo alle nuove norme per la Consulta Araldica e per le successioni ai titoli. Quest'ultimo Decreto del '43 seppur abrogato continua ad essere inspiegabilmente dato per buono come fosse attualmente vigente sia dal Corpo della nobiltà italiana (associazione privatistica di diritto privato) ma anche dal Sovrano Ordine di Malta, che sembrano non voler applicare una sentenza della Suprema Corte Costituzionale Italiana ossia quella di un altro Stato Sovrano. Inoltre in Spagna nel luglio del 2001 (come riportato dall'autorevole Quotidiano Madrileno "El Pais"), sono state presentate due istanze all'Organizzazione delle Nazioni Unite O.N.U., da parte di due nobildonne che contestavano la successione nobiliare maschile di alcuni titoli spagnoli, nei confronti e contro alcuni loro congiunti maschi perchè in contrasto con i principi di uguaglianza di entrambi i sessi, sanciti dalla Costituzione Spagnola: ciò è significativo ancor più in un paese che riconosce valore legale ai titoli nobiliari e la cui successione avviene anche in taluni casi per linea femminile.
F.Scannapieco-Capece, Consulente del Giudice in Scienze Araldiche al Tribunale di Palermo e presso L'Ufficio del Giudice di pace,Perito-Esperto presso la Camera.C.I.A.di Palermo-
(pubblicato su "Re d'Armi" di F. Scannapieco Capece, Ed. Bottega di Hefesto - Palermo 1991).
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| GIUBILEO
DELL'ORDINE COSTANTINIANO
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Re
Ferdinando IV di Napoli, fondatore
degli Ordini della Riunione
e di San Ferdinando,ritratto
da Angelica Kaufmann nel 1782
- Museo di Breghenza |
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| Ritratto
di Cavaliere dell'Ordine Costantiniano
- 1740 del noto pittore Frà
Galgario alias Vittore Ghislandi
- Palazzo Reale di Milano |
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"Ordine Costantiniano di San Giorgio" |
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L'Ordine
Costantiniano di San Giorgio venne
ceduto dall'ultimo discendente
dei Comneno, senza eredi, a Francesco
I Farnese, Duca di Parma e Piacenza,
con atto rogato nel 1697. Il trasferimento
del Gran Magistero ai Farnese
fu approvato nel 1699 dall'Imperatore
Leopoldo I e confermato dal Pontefice
Innocenzo XII nello stesso anno,
riconoscendo la dignità di Gran
Maestro dell'Ordine ai discendenti
della Casa Farnese, Duchi di
Parma e Piacenza "pro tempore"
(....Parmae Pacentioe ducibus
pro tempore existentibus).
Nel 1700 Francesco I assunse solennemente
il Gran Magistero nella Chiesa
Magistrale della Steccata di Parma,
che divenne, con il benestare
del Pontefice, la sede conventuale
dell'Ordine. Nel 1705 il Duca
promulgò i nuovi Statuti del S.A.I.
Ordine Costantiniano, ancor oggi
i vigore, che venero approvati
dalla Santa Sede nell'anno seguente.
Papa Clemente XI nel 1718, con
Bolla "Militanti Eclesiae",
sottolineando ulteriormente
le doppie condizioni statutarie
necessarie all'assunzione
del Gran Magistero: essere discendenti
dei Farnese e Duchi di Parma
e Piacenza pro tempore. Con
la morte senza figli dell'ultimo
Duca Antonio, fratello di Francesco,
il Gran Magistero passò
a Carlo di Borbone, figlio di
Elisabetta Farnese, sorella di
Antonio, e di Filippo V, Re di
Spagna.
Quando Carlo
di Borbone divenne Re delle Due
Sicilie trasferì da Parma a Napoli
il Gran Magistero dell'Ordine
Costantiniano, nonostante venisse
meno la chiara condizione statutaria
legata alla sovranità del Ducato
di Parma e Piacenza. I Duchi
Filippo e Ferdinando rivendicarono
energicamente per tutto il '700
il Gran Magistero dell'Ordine,
ma senza alcun risultato perché
politicamente troppo deboli per
inimicarsi fratelli e cugini
napoletani e spagnoli.
Quando
nel 1759 Carlo, Re di Napoli,
abbandonò il regno delle Due Sicilie
per diventare Re di Spagna, dispose
che il Gran Magistero “napoletano”
passasse al suo figlio terzogenito,
facendo venire meno anche l’unica
condizione che gli permetteva
in qualche modo di difendere la
“clonazione” dell’Ordine di Parma,
e cioè la primogenitura. Successivamente
i Pontefici Clemente XIII, nel
1763, e Pio VI nel 1777 riconobbero
anche l’Ordine Costantiniano delle
Due Sicilie, il cui Gran Magistero
è attualmente conteso tra due
rami della stessa famiglia. Per
pura nota di cronaca, essendo
a noi del tutto estranea questa
disputa, ricordiamo che l’Almanach
de Gotha (edizione 2000) riconosce
il Gran Magistero solo al ramo
cosiddetto “spagnolo di Don Carlo,
Infante di Spagna. Solo nel 1816
il Ducato di Parma e Piacenza
poteva finalmente riappropriarsi
del proprio patrimonio araldico
– cavalleresco, quando la duchessa
Maria Luigia d’Asburgo rivendicò
e assunse il Gran Magistero dell’Ordine
Costantiniano di Francesco Farnese,
in qualità di duchessa per via
dell’imperatrice
Sua madre.
Il 24 aprile 1816, quattro giorni
dopo il suo arrivo a Parma, Maria
Luigia nominò nove cavalieri di
giustizia e tredici cavalieri
di merito, istituendo, il 12 marzo
1817, una commissione araldica
presieduta dal principe di Soragna
per valutare i titoli di ammissione
nelle categorie nobiliari. La
stessa Corte napoletana, a conferma
dell’incertezza del diritto, alla
luce dei prestigiosi conferimenti
di Maria Luigia ammetteva, per
voce del principe Ruffo, che
alla signora Arciduchessa qual
posseditrice dei Ducati non si
potesse, a dir il vero, negare
il diritto di concedere quello
stesso Ordine.
Dopo le prime rimostranze della
casa Reale delle Due Sicilie,
fra i due Ordini Costantiniani
di Parma e Napoli si instaurò
una “convivenza” che potremmo
definire di reciproca tolleranza,
proprio perché alla base vi erano
questioni interpretative di delicata
e difficile comprensione ed equilibri
consolidati che sarebbe sto impossibile
mettere in discussione. Con il
ritorno dei Borbone sul trono
di Parma, dopo la morte di Maria
Luigia nel 1847, il Gran Magistero
fu assunto da Carlo Lodovico,
già duca di Lucca, e successivamente
del figlio Carlo III. Alla metà
del ‘Ottocento numerosi Sovrani
risultano insigniti dell’Ordine
parmense, fra i quali l’imperatore
d’Austria, l’imperatore del Brasile,
lo zar di Russia, il granduca
di Toscana, il re di Prussica,
il duca di Modena, Don Francesco
d’Assisi (consorte di Spagna),
che riconobbero ufficialmente
l’Ordine parmense nei loro Stati.
Nel 1869, a Roma, il duca Roberto
I, figlio di Carlo III, nominò
Gran Cancelliere dell’Ordine il
principe Diofebo Meli Lupi di
Soragna. Dopo l’unità d’Italia
il duca Roberto, come fece con
l’Ordine di San Lodovico, continuò
a conferire l’Ordine Costantiniano
non solo a membri della propria
Famiglia, ma anche a Capi di Stato,
dignitari, funzionari di tutta
Europa. Ricordiamo fra questi
il principe Alberto I di Monaco
e Ferdinando I e Boris III di
Bulgaria. |
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La croce
è ovviamente la medesima successivamente
adottata dall’Ordine Costantiniano
di San Giorgio delle Due Sicilie,
dalla quale differisce per l’omega
minuscolo anziché maiuscolo. Dal
1922 i beni dell’Ordine sono amministrati
da un Consiglio di nomina governativa,
che vede la presenza del Vescovo
di Parma, che svolge anche le
funzioni di Gran Priore, del Sindaco,
del Prefetto, Presidente della
Provincia, del Rettore dell’Università
degli Studi, del Presidente del
Tribunale,del Soprintendente alle
Gallerie. Il Consiglio Generale
di Amministrazione è attualmente
presieduto dal cavaliere del lavoro
e senatore di gran croce dell’Ordine
Calisto Tanzi. Il principe Carlo
Ugo, Duca di Parma e Piacenza,
Gran Maestro, con riferimento
agli Statuti originali del 1705,
riformati da Francesco Farnese,
concede eccezionalmente questa
onorificenza, nello stesso spirito
di difesa
e salvaguardia dei valori cristiani
propri dei contenuti statutari
originari, con particolare riferimento
a meriti di rilievo di natura
storica e culturale legati allo
studio e alla riscoperta delle
antiche tradizioni ducali degli
Stati parmensi.
Vi è una
autorizzazione al porto delle
decorazioni di alcuni Ordini Cavallereschi
degli antichi stati italiani preunitari
da parte del nostro Ministero
degli Esteri. Tali Ordini, sorti
nel periodo che va dalla Restaurazione
fino all’Unità, e comunque anteriormente
alla nascita di governi costituzionali
in cui il sovrano “regna ma non
governa”, ebbero carattere misto
statuale e dinastico, essendo
nati per diretta volontà dei sovrani,
legati alla loro persona ed a
quello dei loro successori, e
conferiti sia al fine di premiare
il merito sia lo scopo onorifico
e dinastico.
Tali Ordini, oltre che portati
dai membri delle loro Case, vennero
conferiti, anche dopo le perdita
del trono, dai titolari del Gran
Magistero e dai loro successori,
anche a rivendicazione delle loro
pretensioni.
È
opportuno sottolineare un aspetto
assai rilevante di codesti Ordini:
il conferimento della nobiltà
personale o ereditaria agli insigniti.
Interessanti considerazioni potrebbero
farsi sugli aspetti sociali ed
araldici del fenomeno italiano
di questi nuovi Ordini nobilitanti,
sorti nel periodo della Restaurazione
come mezzo di promozione sociale
di tipo conservatore, mirante
a creare una nobiltà minore legata
al sovrano legittimo.
Per l’aspetto araldico, un precedente
può ritrovarsi negli antichi Ordini
nobiliari con prove, ove, giusta
la consuetudine e la giurisprudenza
nobiliare, le croci di grazia
e giustizia, concesse eccezionalmente
a persone non nobili, conferivano
la nobiltà a persone non nobili,
conferivano la nobiltà personale
ai cavalieri di grazia e quella
ereditaria ai cavalieri di giustizia.
Inoltre, si ricordi la grande
diffusione in Italia dei titoli
di cavaliere aurato e di conte
palatino Imperiale o Pontificio
durante l’ancien regime,
che comportavano la nobiltà personale,
e talvolta quella ereditaria.
Un puntuale parallelo è possibile
con gli Ordini cavallereschi inglesi
quali il Bagno; ove i cavalieri
(di prima e seconda classe, ossia
Gran Croce e Grand’Ufficiale),
ai quali spetta il titolo di “Sir”,
vengono a far parte della gentry
o nobiltà minore. |
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L'Ordine
Costantiniano e la Casa di Borbone delle
Due Sicilie
Nel
Nome di San Giorgio |
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Le
origini simboliche del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio
sono avvolte nella leggenda medievale
e nella storia antica. San Giorgio,
un cristiano nato nell'Asia Minore intorno
al 270, divennc ufficiale nell'Esercito
Imperiale e nel 303 distrusse pubblicamente
uno degli editti dell'Imperatore Diocleziano
contro i cristiani, un atto che portò
alla sua tortura e al suo conclusivo
martirio.
Attravero
i secoli, molte leggende sono state
raccontate riguardo San Giorgio. La
prima iconografia ortodossa lo dipinge
nell'atto di uccidere un drago, e nel
medioevo venne ad essere conosciuto
come il patrono dei cavalieri. San Giorgio
è venerato in Oriente dal 350 circa.
Nel
312, alcuni anni dopo il martirio di
San Giorgio, l'Impcratore Costantino
"Il Grande", alla vigilia
della sua vittoriosa battaglia al Ponte
Milvio a Roma, ebbe a Saxa Rubra una
visione della croce e delle parole "In
hoc signo vinces" (con questo segno
vincerai). Ordinò un labaro, (un vessillo
quadrato sospeso a una barra orizzontale
fissata a un 'asta verticale) costruito
per mostrare il monogramma greco XP
(per Cristos) .Le sue armate sconfissero
quelle di Massenzio, e i cristiani non
furono perseguitati a Roma. Seguì la
cristianizzazione dell'ltalia e del
resto d'Europa.
La
Croce di Costantino
La
Croce dell'Ordine Costantiniano è una
Croce Greca Fiorente di un intenso color
cremisi a cui è sovrapposto XP in oro.
Alla fine di ogni braccio della croce
vi è una delle lettere I.H.S.V. che
rappresentano il motto "In Hoc
Signo Vinces". La decorazione è
sospesa da un nastro blu celeste, di
seta lavata. I cinquanta soldati posti
a proteggere il labaro costituivano
la "Guardia del Labaro", rappresentato
oggi dai cinquanta Cavalieri di Gran
Croce di Giustizia dell'Ordine Costantiniano.
Il
fondatore leggendario dell'Ordine Costantiniano
di San Giorgio è Isacco Angelo Comneno.
Imperatore Romano dell'Oriente (Bizantino)
del XII secolo. Nel XV secolo, una famiglia
aristocratica dei Balcani, esuli, che
asserivano di discendere dalla dinastia
di Isacco, combatte fianco a fianco
all'armata di Scanderberg in Albania,
Stabilita la loro residenza a Venezia
cominciarono a conferire una onorificenza
che venne ad essere identificata come
"Milizia Aurea Costantiniana".
In quei giorni la fratellanza fu la
vera forza militare, impegnata nelle
guerre contro i turchi nei Balcani.
Nel XVI secolo il diritto della famiglia
dei Comneni al trono di Costantinopoli
venne riconosciuto da moltle Bolle Papali
così come venne pure riconosciuta la
loro Aurea Milizia.
Durante
tutta la storia l'Ordine è stato messo
in relazione alla Chiesa Cattolica Romana.
Per i grandi maestri Angeli fu un punto
di riferimento nelle guerre contro gli
invasori: per i papi fu parte della
Controriforma.
L'Eredità
Farnese
L'odierno
Ordine Costantiniano di San Giorgio
è stato identificato come istituzione
dinastica fin dal 1698, quando l'ultimo
pretendente Comneni lo ha ceduto a Francesco
Farnese, Duca di Parma, Piacenza e Castro.
Il Papa Innocenzo XII ha confermato
questa cessione con la sua Bolla Sincerae
Fidei, emanata il 24 ottobre 1699. Il
fulcro dell'Ordine Costantiniano era,
e rimane la propagazione della fede
cattolica sebbene esso abbia anche sempre
sostenuto opere caritatevoli. Nel 1731
l'Ordine è passato per diritto dinastico
al Principe Carlo di Borbone figlio
del Re Filippo V di Spagna e della sua
seconda moglie,Elisabetta Farnese, che
era nipote ed erede dell'ultimo Gran
Maestro Farnese, il Principe Antonio.
Il giovane Carlo entrò a Parma come
suo sovrano nel 1732.
Due
anni dopo Carlo di Borbone divenne Re
di Napoli. Per la prima volta dopo secoli
i napolitani poterono gloriarsi del
fatto che il loro monara avrebbe reganto
nella loro città.
Da
secoli Napoli era stata governata da
lontano, con un'amministrazione locale
soprintesa da Vicere che erano essi
stessi, spesso stranieri. Nel 1735 Carlo
fu incoronato Re di Sicilia a Palermo.
Il suo magistero dell'Ordine Costantiniano
fu riconosciuto con una Bolla Papale
nel 1738. Pochi esempi dell'immagine
di Carlo, come la sua statua a Messina,
sono ancora oggi visibili in Italia.
La
sua più grande eredità fu lo sviluppo
della stessa Napoli. Il Palazzo Reale
e l'attiguoTeatro San Carlo, aperto
nel giorno dell'onomastico del
Re nel 1737, sono i persistenti testamenti
alla sua memoria (sebbene quest'ultimo
sia stato ampiamente ristrutturato in
seguito a un incendio nel 1816).
Le
Due Sicilie
Due
decenni più tardi quando Carlo successe
al suo fratellastro maggiore al trono
spagnolo, cedette le corone di Napoli
e di Sicilia al figlio Ferdinando che
divenne Gran Maestro dell'Ordine Costantiniaro).
Ferdinando
I delle Due Sicilie (così il suo regno
venne chiamato dopo il
1816)
regnò fino al 1825.
La
cessione della corona napoletana fu
necessaria, dal momento che, ben 25
anni dopo l'incoronazione napoletana,
Carlo era stato chiamato a succedere
sul trono spagnolo al suo fratellastro
maggiore.
Ancora
oggi, secondo le leggi dinastiche, nella
Famiglia Borbonica è impossibile essere
parte della successione alla Casa Spagnola,
e nel medesimo tempo, appartenere alla
Casa Napoletana. Tale incompatibilità
deriva
da
una legge settecentesca, la Pragmatica,
voluta da Carlo III per regolare la
successione nei territori italici. La
volontà sovrana separò in via definitiva
i due rami familiari: i Borbone di Spagna
ed i Borbone delle Due Sicilie, sancendo
che per il futuro, i Principi a cui
fosse spettato un posto nella successione
spagnola, non avrebbero avuto diritti
sulla Corona delle Due Sicilie, ne avrebbero
potuto pretendere un posto nella successione
di essa.
L'Ordine
fu conferito nel Regno delle Due Sicilie
fino al 1861, fin quando cioè le forze
del Re Francesco II non furono sconfitte
da truppe degli invasori presso la fortezza
Angioina a Gaeta, un promontorio fra
Napoli e Roma. Il Regno delle Due Sicilie
fu annesso al Regno d'Italia e Francesco
II visse in esilio a Trento, che allora
faceva parte dell' Austria, fino alla
sua morte nel 1894.
La
sua consorte, la regina Maria Sofia,
sorella minore dell'Imperatrice Elisabetta
(Sissi) d'Austria, visse per molti anni
in Bavaria, paese in cui la famiglia
aveva un tempo regnato e mori a Parigi
nel 1925. Le spoglie dell'ultimo Re
e dell'ultima Regina delle Due Sicilie
sono sepolte, insieme a quelli della
loro figlia (morta in tenera età), nella
cappella
reale della Basilica di Santa Chiara
a Napoli.
L'unificazione
italiana privò l'Ordine Costantiniano
dei suoi beni materiali, ma la Real
Casa di Borbone ne conservò il Gran
Magistero piochè essa costituisce un
Ordine Dinastico Familiare.
Al
Re Francesco II successe, come Capo
della Casa delle Due Sicilie suo fratello
Alfonso, Conte di Caserta. Al Principe
Alfonso successe il suo stesso figlio,
Ferdinando. Al PRincipe Ferdinando successe
un suo fratello minore, Ranieri, al
quale successe l'attuale Gran Maestro.
il Capo della Real Casa delle Due Sicilie
e Sua Altezza Reale il Principe Ferdinando
di Borbone Duca di Castro, nato in Polonia
nel 1926.
Sposato
con la Contessa Chantal De Chevron Villette,
Duchessa di Castro, ha tre figli: La
Principessa Beatrice, la Principessa
Anna e l'erede legittimo, il Principe
Carlo, Duca di Calabria.
La
Duchessa di Calabria, consorte del Principe
Carlo, è la Principessa Camilla, nata
Crociani. |
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"Stemma
del Sovrano Ordine di Malta" |
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I
CAVALIERI DI MALTA
L’Ordine
dei Cavalieri Gerolosomitani nacque
nel Medioevo come Ordine Cavalleresco,
sia monastico che militare.
In origine, tra il
1000 e il 1023, prese il nome di Ordine
degli ospitalieri in quanto provvedeva
a dare assistenza e ospitalità ai pellegrini
che si recavano a Gerusalemme.
Successivamente,
nel 1050, l’ordine si costituì ufficialmente
come Ordine di San Giovanni di Gerusalemme
e, oltre al compito di assistere ai
pellegrini, ebbe anche la funzione di
difendere militarmente il Santo Sepolcro
dall’attacco degli infedeli.
A quel tempo, i cavalieri
costruirono una chiesa, proprio a Gerusalemme,
un convento e un ospedale, ottenendo
anche il riconoscimento ufficiale da
parte del Papa.
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