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MODIFICATA IN SPAGNA la legge sulla successione ai titoli con la successione femminile. E' stata recentemente modificata nel mese di maggio 2005 la legge sulla successione ai titoli nobiliari dall'ultimo governo ZAPATERO, nell'ottica dell'uguaglianza tra i due sessi.
Infatti è stata effettuata una riforma del diritto nobiliare stabilendo che il diritto alla trasmissione diretta dei titoli nobiliari, che in Spagna sono riconosciuti fin dal 1948, non è più riservato ai soli figli maschi, ma che anche la figlia femmina può succedere nell'intestazione di un titolo.
La figlia di un duca, insomma, da ora in poi può essere duchessa anche senza maritarsi, (nel medioevo veniva preferita infatti la "Virgo in Capillis.)

 
M.Sofia, Regina delle Due Sicilie S.M Francesco II, Re delle Due Sicilie
 

 

 

ANCHE GELLI E' CONTE; RIPRISTINATA LA SUCCESSIONE SICILIANA E LA NON EREDITARIETA' DEI TITOLI UMBERTINI.

 

A chi voglia considerare spassionatamente la storia del nostro paese non può sfuggire un dato storico di fatto, ossia la Nobiltà Italiana, aveva il suo capo nella figura del Sovrano, ovvero in Re Umberto II, e potendosi discutere di una distinta nobiltà sia napoletana che siciliana, fiorentina o lombardo - veneta, parlando di nobiltà italiana non ci si può che riferire alla Casa reale che ha fatto appunto l’unità d’Italia.

Lo “Statuto Albertino” ha infatti lasciate intatte nel sovrano le prerogative nobiliari e le leggi degli antichi Stati ed è vero che nell’ordinamento Nobiliare il Re agiva non come Capo di Stato ma come capo della Dinastia – in una sorta di “autarchia” – e questo però solo quando aveva il “dominium” sul territorio e non durante il suo esilio.

Nemmeno la Repubblica contestò mai al Re queste “prerogative regie” in natura nobiliare, perché fuori del suo interesse specifico.

Circa la “Regia Prerogativa” nell’ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano emanata anche nei confronti del Diritto Internazionale, sono sancite nel Regio Decreto n.61 del 21 gennaio ’29, le disposizioni concernenti la “autorizzazione”, cioè quell’atto in cui il Re consente che un cittadino italiano possa usare un titolo concesso da uno stato estero o da un Sommo Pontefice, e di contro l’autorizzazione ad uno straniero di usare titoli italiani che gli siano pervenuti legittimamente.

Su questo secondo punto, si ammette tacitamente una chiara “successione femminile” riconosciuta tacitamente perché altrimenti non potrebbe in alcun modo pervenire un titolo ad uno straniero.

Successione femminile che i Savoia (o il Regno d’Italia) aboliscono con Regio Decreto del 1926 ed in particolare quella “siciliana” e quella “napoletana” (e tutte le modalità di successione nei titoli vigenti negli stati “pre-unitari”) ma che essi hanno continuato a concedere fino al 1925 secondo appunto il vecchio Statuto Albertino.

Poiché tutti i provvedimenti d’autorizzazione di titoli esteri ad italiani e di uso di titoli italiani a cittadini esteri, avevano il carattere del procedimento “di delibazione” di sentenza estera, in quanto si trattava di esaminare l’efficacia di atti emanati da una potenza estera, sia perché il negato riconoscimento di tali atti era un volere negare il riconoscimento della Prerogativa Regia, a riguardo dello Stato o Potenza concedente o di quella che ad essa è succeduta, qualora il Sovrano non abbia più le prerogative politiche perché non più sovrano in quanto in esilio (e privo del “dominium” sul territorio),decadono automaticamente le norme anzi dette, valide verso Stati stranieri con un Capo dello Stato Italiano riconosciuto ed a maggior ragione verso i cittadini italiani.

Ossia i provvedimenti presi dal Sovrano in esilio privo del “ dominium” sul territorio perdono la loro efficacia “erga-omnes” quantunque il Re mantenga la prerogativa di Capo della Casa e la “fons honorum”, ma perdendo la “facultas nobilitandi”, perché questa agisce in quanto egli abbia e mantenga il predetto “dominium”.

Così come per i pontefici, che avendo perso dopo il 1870 il “dominium” sul territorio dello Stato Pontificio dopo l’occupazione militare da parte delle truppe italiane, non poteva far loro assimilare la carica di Capo della chiesa a quella di un Sovrano spodestato e che quindi avessero perduto la facoltà di nobiliare ex-novo cittadini italiani considerati stranieri, seppur concedendo riconoscimenti fino al 1961.

Sono poi da ritenersi nulli tutti quei negozi giuridici anche notarili perfezionati dopo il 1947 che hanno come oggetto “refute” o rinunce per passaggio di titoli da un membro ad un altro di una stessa famiglia (atti tra cugini in genere) ancorché sottoscritti da notai della Repubblica.

Lo sono non solo perché non si vede come un atto notarile in pieno regime repubblicano possa trasferire un diritto di “uso” o di “godimento” (o qualsiasi diritto reale) su di un oggetto che non sia un bene reale; non avendo i titoli rilevanza giuridica ogni atto o scrittura notarile seppur autenticata, è nulla.

I titoli concessi da Re Umberto quale Luogotenente negli anni 45/46 sono da ritenere invece giuridicamente validi, sia se concessi come provvedimenti di”grazia” che di “giustizia”. I titoli concessi dall’ex-Re in esilio sono invece da ritenersi inefficaci: a maggior ragione i provvedimenti di “giustizia” che vedono la concessione del riconoscimento “per linea femminile” perché ripristinano surrettiziamente le successioni degli Stati preunitari che furono abolite dal Re con Regio Decreto del 1926.

I titoli, quindi concessi da Umberto dopo il 1946, non hanno alcuna efficacia giuridica dal punto di vista del diritto nobiliare.

Per cui delle due, l'una: o è abolita la successione “siciliana” e “napoletana” e la “surroga romana” e quindi sono nulli i provvedimenti di giustizia ed inefficaci quelli di “grazia sovrana”, ovvero non debbono concedersi  “riconoscimenti per Regio assenso” e concessioni di titoli ex-novo per linea femminile, a maggior ragione avendo nel 1967 la Corte Costituzionale abrogato tutta la legislazione nobiliare del Regno d’Italia compresi i decreti del ’26 del 1943 sulla successione4 dei titoli, ritornando valide pertanto le antiche regole vigenti al momento dell’originaria nascita del titolo primordiale; infatti il Decreto del ’67 della Corte Costituzionale così recita “sono abrogati tutti gli Ordinamenti Successori dal 1922, ecc…”.

Con l’abolizione del regime feudale, in Napoli nel 1806 ed in Sicilia nel 1812,è cessato il Diritto Feudale come tale, per rimanere i titoli nel Mero campo onorifico come reminiscenza storica.

“La genesi e l’evoluzione storica della nobiltà e lo spirito degli articoli 79 e 80 dello Statuto non lasciano dubbio per sanzionare che il Re ne è l’unico insindacabile legislatore”. La sentenza n.101 dell’8 luglio del 1967 della Corte Costituzionale nell’abrogare tutta la legislazione nobiliare ed araldica del Regno d’Italia, dal 1922 in poi , statuisce che “i titoli nobiliari restano fuori dal mondo giuridico”. Ciò significa che il titolo nobiliare si connatura più nell’essenza regale del concedente che non nella funzione politica, ma un Re privo delle funzioni politiche (ex-Re) perde altresì la “fons Honorum” e la “facultas nobilitandi” che poggia sul “dominium” del territorio.

In materia di titoli nobiliari, essi sono disciplinati dall’identica figura di Capo dello Stato e di Capo della Nobiltà, per la quale materia è fuori dubbio che i relativi provvedimenti non costituendo atti amministrativi sfuggono al sindacato giurisdizionale. Ma occorre obiettare che il Capo dello Stato non essendo più tale perché in esilio ed essendo pertanto il Re di un ex-Re in esilio, ed avendo perduto perciò il “dominium” sul territorio, questa deficienza rende inefficace la “facultas nobilitandi” e la “ fons honorum” per la piena capacità di agire della Regia Prerogativa, che è tale ove il sovrano Capo dello Stato sia nel pieno dei suoi poteri.

È cosa molto ben nota ai giuristi la differenza tra “inefficacia” e “nullità” di un atto.

Sono pertanto da ritenersi affetti da “inefficacia” giuridica tutti quei provvedimenti di rinnovazione e concessione (che miri a sanare lacune genealogiche), nonché quei Regi assensi che sanzionino “ per grazia” successioni femminili (o ex-sorore o ex-nipote-zia o ai cugini ex-madre) precisamente abolita, e che vanno dai noti “Conti di Ciampino” del maggio 1946,fino agli ultimi del dicembre 1982 (anno in cui il sovrano si ammalò gravemente e morì nel 1983), fatta eccezione per quelli concessi durante la Luogotenenza del 1944 e 1945.

È interessante sottolineare poi che facendo un semplice calcolo statistico, tutti i provvedimenti nobiliare di Umberto II essendo in totale ben 465 (vi è compreso anche Gelli, “conte”, investito nel 1980), sono di gran lunga superiori a tutti quelli concessi dai Re d’Italia suoi predecessori, dal 1862 al 1943! Vedi lista completa nel libro "Gotha" dell'autore - (Edizioni Giada Edibook)

E concludendo, come ebbe a dire Oscar Wilde, circa l'utilità assoluta per un giovane rampante aspirante ad  alte frequentazioni, di conoscere bene il Libro d'Oro - PEERAGE Inglese, poichè questo è il più bel " romanzo di fantasia che l'Inghilterra abbia mai potuto concepire!". 

Alla luce dei titoli concessi da Re Umberto II dall’esilio, occorre precisare che con la sentenza della Corte Costituzionale n.101 del luglio 1967 (n.d.r.: Le supreme magistrature permangono nonostante il mutamento di “Forma di Stato” avvenuta con referendum) viene abrogata la legislazione araldico-nobiliare del Regno d’Italia dal 1922 al 1946: è questa anche la tesi dell’illustre giurista e docente universitario il prof. Giorgio Cansacchi di Amelia (cfr. su “Rivista giuridica” 1980), cosa peraltro già ben chiara leggendo il dispositivo.

È abrogato così il Regio Decreto del 1926 sulla “successione Siciliana e Napoletana”. Si deduce da ciò che resta in vigore, (essendo stato abrogato altresì il R. Decreto del 1943) l’ultimo decreto quello del 1896, che riguardava “l’ordinamento dello Stato delle successioni ai titoli nobiliari” secondo le antiche norme vigenti negli antichi Stati Pre-unitari. Conseguenza della sentenza del 1967numero 101 della suprema Corte è che si ripristinano “de jure condendo” e non “de jure condito” le regole vigenti negli Stati prima dell’unificazione dell’Italia ed in particolare quanto garantito e previsto dal Regio Decreto del 1896 che fu il primo decreto sulla “successione ai titoli nobiliari” del Regno d’Italia. In particolare, si è già sostenuta la tesi, non già della nullità- come sostegno i più accreditati giuristi spagnoli- ma dell’inefficacia giuridica dei titoli nobiliari concessi da Re Umberto II dall’esilio. Tali argomentazioni giuridiche di diritto nobiliare (e di diritto civile cui il diritto nobiliare fa parte) sono quelle stesse che venivano proposte allorché si trattava di disconoscere i titoli dal Sommo Pontefice da Castel Sant’Angelo nel 1860-61 e da Re Francesco II da Gaeta (1860-61), che peraltro era un territorio del Regno delle Due Sicilie e non di “esilio” si poteva certo dire, (confrontare C. Mistruzzi di Frisinga “diritti nobiliari e costituzione italiana”, Giuffrè 1947).

La conseguenza dell’inefficacia dei titoli concessi da Re Umberto dall’esilio è pertanto la non trasmissione agli eredi, (né per linea maschile, né a maggior ragione per quella femminile). L’argomentazione poi che si adduce per affermare la validità di quegli atti dall’esilio e che cioè Umberto non sia stato un re abdicatario, è del tutto irrilevante ai fini della inefficacia della Regia prerogativa.

La tesi del prof. Giorgio Cansacchi –tratta dai suoi saggi pubblicati dalla casa editrice Giuffrè nel 1979 e 1980- concerne proprio le conseguenze della sentenza della suprema Corte del 1967, che egli stesso considera, abroghi del tutto la legislazione araldico-nobiliare del Regno dal 1922 al 1946. Vengono perciò ad essere abrogati sia il R. Decreto del 1926 che quello (che è l’ultimo) sullo stato della nobiltà italiana e sulla successione ai titoli nobiliari italiani, del 1943.

Speciali norme di diritto civile e speciali garanzie costituzionali accompagnavano, pena vizio di nullità, l’atto del conferimento di un titolo nobiliare (che non è un atto di mero diritto amministrativo).

Esse erano:

1)      Firma delle Regie Lettere Patenti rilasciate dal sovrano da parte del Presidente del Consiglio, rappresentante dell’Autorità Ministeriale.

2)      Registrazione alla Corte dei Conti, che con tale atto registrava un Sindacato di legittimità. Oltre ciò, la procedura amministrativa riguardava:

A) Parere del Commissario del Re per l’araldica e la successiva trascrizione del Reale provvedimento nei registri dell’Archivio centrale del Regno, nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana e nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano, la pubblicazione nel  Bollettino della Consueta Araldica, la controfirma delle R. Lettere Patenti del Primo Ministro che vengono così trascritte nel Registro della Consulta A. a cura del Cancelliere.

Il Decreto Regio è dunque un atto complesso: consta di due volontà distinte (v. CROSA. La monarchia nel diritto pubblico 1922). Nessuna manifestazione della volontà Sovrana assume valore giuridico quando non sia munita oltre che della firma del Re anche di quella di un ministro (secondo l’art. 7 dello Statuto): è questa la conseguenza dell’irresponsabilità Regia (art.4 dello statuto del Regno) che determina l’incapacità dell’organo ad agire da solo, necessitando l’integrazione giuridica, non prevedendo il nostro diritto alcuna eccezione alla necessità della controfirma (vedi Carlo Mistruzzi già citato).

Ma quale controfirma di Primo Ministro potevano mai avere i provvedimenti di Umberto II da Cascais? Ovviamente nessuna: ecco i titoli, siano essi di giustizia, ma soprattutto quelli di “grazia” per “ MOTU PROPRIO”, conferiti dal Re in esilio non hanno efficacia giuridica. Sono cioè privi di effetti giuridici ai fini del diritto nobiliare.

Infatti il più importante atto di controllo e la cui omissione rende il Regio Decreto o il Regio Assenso e le Lettere Patenti, inefficaci, viene compiuto dalla Corte dei Conti, nell’ambito del riscontro di “legittimità”sui Decreti del Capo dello Stato. Ma occorre ancora sottolineare, che un Capo dello Stato che ha rinunciato ai poteri politici (poiché in esilio) non aveva possibilità alcuna per ottenerlo, stante l’abrogazione dell’attività della Consulta Araldica e di quella del Commissario per l’Araldica (il nostro Re d’Armi), nonché il certo rigetto per non ammissibilità del Consiglio di Stato.

P.S. In buona sostanza è stato sì aiutato "l'entourage" di Re Umberto II, ma quelle che sono state acquisite sono da taluni definite solo "patacche" (vedi nota dell'Editore dell'Albo d'Oro della Nob. Italiana, Ed. Sagi, anno 2000).
 

Fabio Scannapieco Capece Minutolo

 

Pubblicato su “Hidalguia” rivista Araldica di Madrid nel gennaio 2002

 
 

 
 

Famiglie Feudali Napoletane iscritte alla R. Monte di Pietà

 

I TITOLI NOBILIARI

SICILIANI E NAPOLETANI: IL RIPRISTINO DELLA SUCCESSIONE

SICILIANA E NAPOLETANA

La Sicilia ha mantenuto e sempre difeso il suo singolarissimo diritto nobiliare, e nella fattispecie, la successione ereditaria circa i titoli di nobiltà, i quali sono quasi tutti, sia quelli più antichi – i titoli spagnoli-aragonesi – che quelli concessi dai Re di Napoli, a successione “siciliana”, la quale come quella “napoletana”, prevede che la femmina succeda al titolo quando il possessore non ebbe figli maschi.

Invero, i titoli siciliani più antichi, quelli relativi al dominio aragonese, nonché quelli concessi dai Re di Spagna nel Seicento come Re di Sicilia, seguono di norma la successione di quel paese, che prevede la successione in linea femminile, essendo titoli perpetui, ed è notorio che oggigiorno in Spagna i più importanti titoli sono posseduti in capo a donne (come la Duchessa d'Alba, di Medinaceli, di Medinasidonia etc.).

Sono la Costituzione “IN ALIQUIBUS” e la prammatica “UT DE SUCCESSIONIBUS” di Re Federico II che sancivano le norme successorie in Sicilia, dove in particolare si afferma che dopo la morte del feudatario debbano succedere nel feudo i di lui figli maschi, ed in difetto debbano succedere le figlie femmine.

Nella Prammatica “Ut de Successionibus” detto Imperatore ordinò che la successione dei feudatari debba aprirsi a tutti i discendenti del sangue dell'ultimo possessore; che tra questi fosse data preferenza ai maschi controre femmine e che nei feudi franchi fosse preferito il maschio primogenito e la vergine “in capillis” tra le femmine; che in mancanza di discendenti non avessero alcun diritto gli ascendenti, ma che succedessero i fratelli collaterali e le sorelle ed i figli dei fratelli o delle sorelle; ed infine, in mancanza di tali eredi, il feudo dovesse essere devoluto alla Corona per diritto di riversione. Alcune modifiche furono poi apportate a tale regolamento, come il Capitolo “Si aliquem” di Re Giacomo di Sicilia che estese, in mancanza di eredi, la successione ai trinipoti figli del defunto intestatario, anche se non discendente dal primo quesitore, ciò che vuol dire sino al sesto grado, dovendosi ammettere alla successione tutte le persone congiunte in simile grado all'intestario defunto e venne riconfermata la preferenza, in caso di successione in linea femminile, verso la figlia nubile nei confronti di quella maritata. Come nuovo regolamento si ha poi soltanto la XXXVIII Prammatica dell'Imperatore Carlo VI che chiama alla successione il maschio remoziore purché nei gradi successibili. I titoli siciliani e napoletani seguono le norme di trasmissione dei titoli spagnoli e pertanto sono detti a “collazione spagnola” se il privilegio originario promanava direttamente dal Re di Spagna che si rivolgeva alla Cancelleria di Castiglia, ed a “collazione siciliana”se esso era sottoscritto dal vice-Rè di Sicilia a Palermo, con privilegio vicereale, di cui era investito il Consiglio collaterale in Sicilia. Inoltre con lo Statuto Costituzionale di Sicilia, sanzionato con Reale Dispaccio del 25-11-1812, si è mantenuto per i titoli di nobiltà l'ordine successorio preesistente.

All'abolizione della feudalità in Sicilia, avvenuta nel 1812 ossia sei anni dopo quella proclamata a Napoli, non si diede norma alcuna per la conservata trasmissione dei titoli di nobiltà e pertanto con Regio Rescritto del 13-2-1856 si dichiarò che la legge del 2-8-1806 che aboliva la feudalità nel Regno di Napoli non è applicabile in Sicilia ove essa fu abolita posteriormente, senza modificare l'ordine successorio predetto; e quindi per quella parte del Regno si debba ricorrere interamente alle antiche norme esistenti (v. Galluppi, “Il Nobiliario di Messina”).

Stante ai nostri giorni, essendo stata abolita la Consulta Araldica del Regno, avendo la Corte Costituzionale soppresso tutta la legislazione nobiliare-araldica del Regno d'Italia (con sentenza dell'8-7-1967 numero 101) dal 1922 al 1946 e negato ogni organo giudiziario dello Stato circa la competenza in materia di diritto nobiliare,sono abrogati tutti i Decreti di successione ai titoli ossia quelli del 1926 e quello del 1943. Infatti la Corte Suprema, con la sentenza del luglio 1967 n. 101, così recita: “Sono abrogati tutti gli Ordinamenti (ossia i Decreti) sulle successioni ai titoli nobiliari…” etc. Riteniamo , quindi, debbano ritornare le antiche regole successorie vigenti al momento della primitiva concessione del titolo. I titoli siciliani e napoletani dovrebbero, praticamente seguire le norme di successione relative all'originaria concessione, norme d'altronde annotate sui diplomi d'investitura, con la formula che li rende perpetui: “heredibus et successoribus ad infinituum”, e pertanto si dovrebbe ripristinare la situazione “quo ante”. E ciò al fine di non far cadere storicamente nel nulla la materia concernente i titoli di nobiltà e per riportare d'attualità l'ordine successorio delle province meridionali d'Italia, del tutto atipico ed originale, e da sempre esistito e difeso.

Le norme di successione dei titoli feudali sono annotate sui cosiddetti "Privilegi" ossia sui Decreti di concessione originaria concessi dal Sovrano Spagnolo ed archiviati all'archivio Reale di Simancas, città della Spagna, e contemporaneamente in Palermo alla Conservatoria delle Mercedi a firmadelViceré.
Queste norme sono a "forma stretta" ovvero a forma ampia nella maggior parte, recanti la dizione "Heredibus et successoribus ad infinituum" cioè si estende la successione non solo agli eredi ma ai successori all'infinito poi limitato fino al sesto grado, sia per maschi che per femmine.
Queste sono, in diritto feudale, le cosiddette successioni "siciliane e napoletane".
Per quanto concerne l'attuale Giurisprudenza, la recente sentenza dell'Autorità Giudiziaria di Lodo Arbitrale Esecutivo del Pretore di Palermo "Pecoraro/Collereale" del dicembre 1999 (vedi allegato in rubrica "Servizi e Sentenze") si afferma ivi che l'unico Decreto sui titoli e le successioni restante valido è quello del 1896 che regola la Consulta Araldica presso il Ministero dell'Interno in quanto la Corte Costituzionale con la predetta sentenza n. 101 del luglio 1967 ha abrogato tutta la Legislazione Araldica dal 1922 al 1946. Il predetto Decreto del 1896, nel regolare le norme di successione, recepiva quanto stabilito dallo Statuto Albertino, ossia che sono valide in Italia le norme vigenti negli antichi Stati pre-unitari. E non valgono le contro argomentazioni che la citata sentenza della Corte Costituzionale del 1967 voleva riferirsi esclusivamente alle cognomizzazioni predicati concessi prima del 1922 e non per quelli concessi dopo il '22 (post-fascismo).
Questo divieto è ben specificato nel dispositivo del '67 che si rifà alle Norme Costituzionali del '48. Ma si menziona chiaramente nella sentenza n. 101/67 della Corte Costituzionale che così recita: "Sono abrogati tutti gli Ordinamenti sui titoli nobiliari a partire dal 1922...".
Dunque vengono aboliti sia il Decreto del 1926 che cancellava le norme vigenti negli Stati pre-unitari, ma viene abolito anche il Decreto del 1943 relativo alle nuove norme per la Consulta Araldica e per le successioni ai titoli. Quest'ultimo Decreto del '43 seppur abrogato continua ad essere inspiegabilmente dato per buono come fosse attualmente vigente sia dal Corpo della nobiltà italiana (associazione privatistica di diritto privato) ma anche dal Sovrano Ordine di Malta, che sembrano non voler applicare una sentenza della Suprema Corte Costituzionale Italiana ossia quella di un altro Stato Sovrano. Inoltre in Spagna nel luglio del 2001 (come riportato dall'autorevole Quotidiano Madrileno "El Pais"), sono state presentate due istanze all'Organizzazione delle Nazioni Unite O.N.U., da parte di due nobildonne che contestavano la successione nobiliare maschile di alcuni titoli spagnoli, nei confronti e contro alcuni loro congiunti maschi perchè in contrasto con i principi di uguaglianza di entrambi i sessi, sanciti dalla Costituzione Spagnola: ciò è significativo ancor più in un paese che riconosce valore legale ai titoli nobiliari e la cui successione avviene anche in taluni casi per linea femminile.

F.Scannapieco-Capece, Consulente del Giudice in Scienze Araldiche al Tribunale di Palermo e presso L'Ufficio del Giudice di pace,Perito-Esperto presso la Camera.C.I.A.di Palermo-

(pubblicato su "Re d'Armi" di F. Scannapieco Capece, Ed. Bottega di Hefesto - Palermo 1991).
 

 
 

 
 

GIUBILEO DELL'ORDINE COSTANTINIANO 

 

Re Ferdinando IV di Napoli, fondatore degli Ordini della Riunione e di San Ferdinando,ritratto da Angelica Kaufmann nel 1782 - Museo di Breghenza

 

 

Ritratto di Cavaliere dell'Ordine Costantiniano - 1740 del noto pittore Frà Galgario alias Vittore Ghislandi - Palazzo Reale di Milano

 

 

"Ordine Costantiniano di San Giorgio"

 

L'Ordine Costantiniano di San Giorgio venne ceduto dall'ultimo discendente dei Comneno, senza eredi, a Francesco I Farnese, Duca di Parma e Piacenza, con atto rogato nel 1697. Il trasferimento del Gran Magistero ai Farnese fu approvato nel 1699 dall'Imperatore Leopoldo I e confermato dal Pontefice Innocenzo XII nello stesso anno, riconoscendo la dignità di Gran Maestro dell'Ordine ai discendenti della Casa Farnese, Duchi di Parma e Piacenza "pro tempore" (....Parmae Pacentioe ducibus pro tempore existentibus). Nel 1700 Francesco I assunse solennemente il Gran Magistero nella Chiesa Magistrale della Steccata di Parma, che divenne, con il benestare del Pontefice, la sede conventuale dell'Ordine. Nel 1705 il Duca promulgò i nuovi Statuti del S.A.I. Ordine Costantiniano, ancor oggi i vigore, che venero approvati dalla Santa Sede nell'anno seguente. Papa Clemente XI nel 1718, con Bolla "Militanti Eclesiae", sottolineando ulteriormente  le doppie condizioni statutarie necessarie all'assunzione del Gran Magistero: essere discendenti dei Farnese e Duchi di Parma e Piacenza pro tempore. Con la morte senza figli dell'ultimo Duca Antonio, fratello di Francesco, il Gran Magistero passò  a Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese, sorella di Antonio, e di Filippo V, Re di Spagna.

Quando Carlo di Borbone divenne Re delle Due Sicilie trasferì da Parma a Napoli il Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano, nonostante venisse meno la chiara condizione statutaria legata alla sovranità del Ducato di Parma e Piacenza. I Duchi Filippo e Ferdinando rivendicarono energicamente per tutto il '700 il Gran Magistero dell'Ordine, ma senza alcun risultato perché politicamente troppo deboli per inimicarsi fratelli e cugini napoletani e spagnoli.

Quando nel 1759 Carlo, Re di Napoli, abbandonò il regno delle Due Sicilie per diventare Re di Spagna, dispose che il Gran Magistero “napoletano” passasse al suo figlio terzogenito, facendo venire meno anche l’unica condizione che gli permetteva in qualche modo di difendere la “clonazione” dell’Ordine di Parma, e cioè la primogenitura. Successivamente i Pontefici Clemente XIII, nel 1763, e Pio VI nel 1777 riconobbero anche l’Ordine Costantiniano delle Due Sicilie, il cui Gran Magistero è attualmente conteso tra due rami della stessa famiglia. Per pura nota di cronaca, essendo a noi del tutto estranea questa disputa, ricordiamo che l’Almanach de Gotha (edizione 2000) riconosce il Gran Magistero solo al ramo cosiddetto “spagnolo di Don Carlo, Infante di Spagna. Solo nel 1816 il Ducato di Parma e Piacenza poteva finalmente riappropriarsi del proprio patrimonio araldico – cavalleresco, quando la duchessa Maria Luigia d’Asburgo rivendicò e assunse il Gran Magistero dell’Ordine Costantiniano di Francesco Farnese, in qualità di duchessa per via dell’imperatrice Sua madre. Il 24 aprile 1816, quattro giorni dopo il suo arrivo a Parma, Maria Luigia nominò nove cavalieri di giustizia e tredici cavalieri di merito, istituendo, il 12 marzo 1817, una commissione araldica presieduta dal principe di Soragna per valutare i titoli di ammissione nelle categorie nobiliari. La stessa Corte napoletana, a conferma dell’incertezza del diritto, alla luce dei prestigiosi conferimenti di Maria Luigia ammetteva, per voce del principe Ruffo, che alla signora Arciduchessa qual posseditrice dei Ducati non si potesse, a dir il vero, negare il diritto di concedere quello stesso Ordine.

Dopo le prime rimostranze della casa Reale delle Due Sicilie, fra i due Ordini Costantiniani di Parma e Napoli si instaurò una “convivenza” che potremmo definire di reciproca tolleranza, proprio perché alla base vi erano questioni interpretative di delicata e difficile comprensione ed equilibri consolidati che sarebbe sto impossibile mettere in discussione. Con il ritorno dei Borbone sul trono di Parma, dopo la morte di Maria Luigia nel 1847, il Gran Magistero fu assunto da Carlo Lodovico, già duca di Lucca, e successivamente del figlio Carlo III. Alla metà del ‘Ottocento numerosi Sovrani risultano insigniti dell’Ordine parmense, fra i quali l’imperatore d’Austria, l’imperatore del Brasile, lo zar di Russia, il granduca di Toscana, il re di Prussica, il duca di Modena, Don Francesco d’Assisi (consorte di Spagna), che riconobbero ufficialmente l’Ordine parmense nei loro Stati. Nel 1869, a Roma, il duca Roberto I, figlio di Carlo III, nominò Gran Cancelliere dell’Ordine il principe Diofebo Meli Lupi di Soragna. Dopo l’unità d’Italia il duca Roberto, come fece con l’Ordine di San Lodovico, continuò a conferire l’Ordine Costantiniano non solo a membri della propria Famiglia, ma anche a Capi di Stato, dignitari, funzionari di tutta Europa. Ricordiamo fra questi il principe Alberto I di Monaco e Ferdinando I e Boris III di Bulgaria.

 

La croce è ovviamente la medesima successivamente adottata dall’Ordine Costantiniano di San Giorgio delle Due Sicilie, dalla quale differisce per l’omega minuscolo anziché maiuscolo. Dal 1922 i beni dell’Ordine sono amministrati da un Consiglio di nomina governativa, che vede la presenza del Vescovo di Parma, che svolge anche le funzioni di Gran Priore, del Sindaco, del Prefetto, Presidente della Provincia, del Rettore dell’Università degli Studi, del Presidente del Tribunale,del Soprintendente alle Gallerie. Il Consiglio Generale di Amministrazione è attualmente presieduto dal cavaliere del lavoro e senatore di gran croce dell’Ordine Calisto Tanzi. Il principe Carlo Ugo, Duca di Parma e Piacenza, Gran Maestro, con riferimento agli Statuti originali del 1705, riformati da Francesco Farnese, concede eccezionalmente questa onorificenza, nello stesso spirito di difesa e salvaguardia dei valori cristiani propri dei contenuti statutari originari, con particolare riferimento a meriti di rilievo di natura storica e culturale legati allo studio e alla riscoperta delle antiche tradizioni ducali degli Stati parmensi. 

Vi è una autorizzazione al porto delle decorazioni di alcuni Ordini Cavallereschi degli antichi stati italiani preunitari da parte del nostro Ministero degli Esteri. Tali Ordini, sorti nel periodo che va dalla Restaurazione fino all’Unità, e comunque anteriormente alla nascita di governi costituzionali in cui il sovrano “regna ma non governa”, ebbero carattere misto statuale e dinastico, essendo nati per diretta volontà dei sovrani, legati alla loro persona ed a quello dei loro successori, e conferiti sia al fine di premiare il merito sia lo scopo onorifico e dinastico.

Tali Ordini, oltre che portati dai membri delle loro Case, vennero conferiti, anche dopo le perdita del trono, dai titolari del Gran Magistero e dai loro successori, anche a rivendicazione delle loro pretensioni.

È opportuno sottolineare un aspetto assai rilevante di codesti Ordini: il conferimento della nobiltà personale o ereditaria agli insigniti.

Interessanti considerazioni potrebbero farsi sugli aspetti sociali ed araldici del fenomeno italiano di questi nuovi Ordini nobilitanti, sorti nel periodo della Restaurazione come mezzo di promozione sociale di tipo conservatore, mirante a creare una nobiltà minore legata al sovrano legittimo.

Per l’aspetto araldico, un precedente può ritrovarsi negli antichi Ordini nobiliari con prove, ove, giusta la consuetudine e la giurisprudenza nobiliare, le croci di grazia e giustizia, concesse eccezionalmente a persone non nobili, conferivano la nobiltà a persone non nobili, conferivano la nobiltà personale ai cavalieri di grazia e quella ereditaria ai cavalieri di giustizia. Inoltre, si ricordi la grande diffusione in Italia dei titoli di cavaliere aurato e di conte palatino Imperiale o Pontificio durante l’ancien regime, che comportavano la nobiltà personale, e talvolta quella ereditaria.

Un puntuale parallelo è possibile con gli Ordini cavallereschi inglesi quali il Bagno; ove i cavalieri (di prima e seconda classe, ossia Gran Croce e Grand’Ufficiale), ai quali spetta il titolo di “Sir”, vengono a far parte della gentry o nobiltà minore.

 
 

 

 

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L'Ordine Costantiniano e la Casa di Borbone delle Due Sicilie

Nel Nome di San Giorgio

 Le origini simboliche del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio sono avvolte nella leggenda medievale e nella storia antica. San Giorgio, un cristiano nato nell'Asia Minore intorno al 270, divennc ufficiale nell'Esercito Imperiale e nel 303 distrusse pubblicamente uno degli editti dell'Imperatore Diocleziano contro i cristiani, un atto che portò alla sua tortura e al suo conclusivo martirio.

Attravero i secoli, molte leggende sono state raccontate riguardo San Giorgio. La prima iconografia ortodossa lo dipinge nell'atto di uccidere un drago, e nel medioevo venne ad essere conosciuto come il patrono dei cavalieri. San Giorgio è venerato in Oriente dal 350 circa.

Nel 312, alcuni anni dopo il martirio di San Giorgio, l'Impcratore Costantino "Il Grande", alla vigilia della sua vittoriosa battaglia al Ponte Milvio a Roma, ebbe a Saxa Rubra una visione della croce e delle parole "In hoc signo vinces" (con questo segno vincerai). Ordinò un labaro, (un vessillo quadrato sospeso a una barra orizzontale fissata a un 'asta verticale) costruito per mostrare il monogramma greco XP (per Cristos) .Le sue armate sconfissero quelle di Massenzio, e i cristiani non furono perseguitati a Roma. Seguì la cristianizzazione dell'ltalia e del resto d'Europa.

 La Croce di Costantino

La Croce dell'Ordine Costantiniano è una Croce Greca Fiorente di un intenso color cremisi a cui è sovrapposto XP in oro. Alla fine di ogni braccio della croce vi è una delle lettere I.H.S.V. che rappresentano il motto "In Hoc Signo Vinces". La decorazione è sospesa da un nastro blu celeste, di seta lavata. I cinquanta soldati posti a proteggere il labaro costituivano la "Guardia del Labaro", rappresentato oggi dai cinquanta Cavalieri di Gran Croce di Giustizia dell'Ordine Costantiniano.

Il fondatore leggendario dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio è Isacco Angelo Comneno. Imperatore Romano dell'Oriente (Bizantino) del XII secolo. Nel XV secolo, una famiglia aristocratica dei Balcani, esuli, che asserivano di discendere dalla dinastia di Isacco, combatte fianco a fianco all'armata di Scanderberg in Albania, Stabilita la loro residenza a Venezia cominciarono a conferire una onorificenza che venne ad essere identificata come "Milizia Aurea Costantiniana". In quei giorni la fratellanza fu la vera forza militare, impegnata nelle guerre contro i turchi nei Balcani. Nel XVI secolo il diritto della famiglia dei Comneni al trono di Costantinopoli venne riconosciuto da moltle Bolle Papali così come venne pure riconosciuta la loro Aurea Milizia.

Durante tutta la storia l'Ordine è stato messo in relazione alla Chiesa Cattolica Romana. Per i grandi maestri Angeli fu un punto di riferimento nelle guerre contro gli invasori: per i papi fu parte della Controriforma.

L'Eredità Farnese

L'odierno Ordine Costantiniano di San Giorgio è stato identificato come istituzione dinastica fin dal 1698, quando l'ultimo pretendente Comneni lo ha ceduto a Francesco Farnese, Duca di Parma, Piacenza e Castro. Il Papa Innocenzo XII ha confermato questa cessione con la sua Bolla Sincerae Fidei, emanata il 24 ottobre 1699. Il fulcro dell'Ordine Costantiniano era, e rimane la propagazione della fede cattolica sebbene esso abbia anche sempre sostenuto opere caritatevoli. Nel 1731 l'Ordine è passato per diritto dinastico al Principe Carlo di Borbone figlio del Re Filippo V di Spagna e della sua seconda moglie,Elisabetta Farnese, che era nipote ed erede dell'ultimo Gran Maestro Farnese, il Principe Antonio. Il giovane Carlo entrò a Parma come suo sovrano nel 1732.

Due anni dopo Carlo di Borbone divenne Re di Napoli. Per la prima volta dopo secoli i napolitani poterono gloriarsi del fatto che il loro monara avrebbe reganto nella loro città.

Da secoli Napoli era stata governata da lontano, con un'amministrazione locale soprintesa da Vicere che erano essi stessi, spesso stranieri. Nel 1735 Carlo fu incoronato Re di Sicilia a Palermo. Il suo magistero dell'Ordine Costantiniano fu riconosciuto con una Bolla Papale nel 1738. Pochi esempi dell'immagine di Carlo, come la sua statua a Messina, sono ancora oggi visibili in Italia.

La sua più grande eredità fu lo sviluppo della stessa Napoli. Il Palazzo Reale e l'attiguoTeatro San Carlo, aperto nel giorno  dell'onomastico del Re nel 1737, sono i persistenti testamenti alla sua memoria (sebbene quest'ultimo sia stato ampiamente ristrutturato in seguito a un incendio nel 1816).

Le Due Sicilie

Due decenni più tardi quando Carlo successe al suo fratellastro maggiore al trono spagnolo, cedette le corone di Napoli e di Sicilia al figlio Ferdinando che divenne Gran Maestro dell'Ordine Costantiniaro).

Ferdinando I delle Due Sicilie (così il suo regno venne chiamato dopo il

1816) regnò fino al 1825.

La cessione della corona napoletana fu necessaria, dal momento che, ben 25 anni dopo l'incoronazione napoletana, Carlo era stato chiamato a succedere sul trono spagnolo al suo fratellastro maggiore.

Ancora oggi, secondo le leggi dinastiche, nella Famiglia Borbonica è impossibile essere parte della successione alla Casa Spagnola, e nel medesimo tempo, appartenere alla Casa Napoletana. Tale incompatibilità deriva

da una legge settecentesca, la Pragmatica, voluta da Carlo III per regolare la successione nei territori italici. La volontà sovrana separò in via definitiva i due rami familiari: i Borbone di Spagna ed i Borbone delle Due Sicilie, sancendo che per il futuro, i Principi a cui fosse spettato un posto nella successione spagnola, non avrebbero avuto diritti sulla Corona delle Due Sicilie, ne avrebbero potuto pretendere un posto nella successione di essa.

L'Ordine fu conferito nel Regno delle Due Sicilie fino al 1861, fin quando cioè le forze del Re Francesco II non furono sconfitte da truppe degli invasori presso la fortezza Angioina a Gaeta, un promontorio fra Napoli e Roma. Il Regno delle Due Sicilie fu annesso al Regno d'Italia e Francesco II visse in esilio a Trento, che allora faceva parte dell' Austria, fino alla sua morte nel 1894.

La sua consorte, la regina Maria Sofia, sorella minore dell'Imperatrice Elisabetta (Sissi) d'Austria, visse per molti anni in Bavaria, paese in cui la famiglia aveva un tempo regnato e mori a Parigi nel 1925. Le spoglie dell'ultimo Re e dell'ultima Regina delle Due Sicilie sono sepolte, insieme a quelli della loro figlia (morta in tenera età), nella

cappella reale della Basilica di Santa Chiara a Napoli.

L'unificazione italiana privò l'Ordine Costantiniano dei suoi beni materiali, ma la Real Casa di Borbone ne conservò il Gran Magistero piochè essa costituisce un Ordine Dinastico Familiare.

Al Re Francesco II successe, come Capo della Casa delle Due Sicilie suo fratello Alfonso, Conte di Caserta. Al Principe Alfonso successe il suo stesso figlio, Ferdinando. Al PRincipe Ferdinando successe un suo fratello minore, Ranieri, al quale successe l'attuale Gran Maestro. il Capo della Real Casa delle Due Sicilie e Sua Altezza Reale il Principe Ferdinando di Borbone Duca di Castro, nato in Polonia nel 1926.

Sposato con la Contessa Chantal De Chevron Villette, Duchessa di Castro, ha tre figli: La Principessa Beatrice, la Principessa Anna e l'erede legittimo, il Principe Carlo, Duca di Calabria.

La Duchessa di Calabria, consorte del Principe Carlo, è la Principessa Camilla, nata Crociani.


 

"Stemma del Sovrano Ordine di Malta"

 

I CAVALIERI DI MALTA

 L’Ordine dei Cavalieri Gerolosomitani nacque nel Medioevo come Ordine Cavalleresco, sia monastico che militare.

In origine, tra il 1000 e il 1023, prese il nome di Ordine degli ospitalieri in quanto provvedeva a dare assistenza e ospitalità ai pellegrini che si recavano a Gerusalemme.

Successivamente, nel 1050, l’ordine si costituì ufficialmente come Ordine di San Giovanni di Gerusalemme e, oltre al compito di assistere ai pellegrini, ebbe anche la funzione di difendere militarmente il Santo Sepolcro dall’attacco degli infedeli.

A quel tempo, i cavalieri costruirono una chiesa, proprio a Gerusalemme, un convento e un ospedale, ottenendo anche il riconoscimento ufficiale da parte del Papa.