LA SUCCESSIONE SABAUDA

Pubblicato su alcuni quotidiani nazionali

La successione in Casa Savoia si presenta d’attualità per il recente matrimonio (riparatore?) del Principe Emanuele Filiberto con una signorina dal nome peraltro Sabaudo, Mademoiselle Clotilde Coureau; essendo stato annunciato per il 25 settembre 2003 proprio nella storica Basilica di Santa Maria degli Angeli in Roma la quale vide ben altre fauste nozze, ossia quelle di Vittorio Emanuele III con la Principessa Elena del Montenegro. Le attuali fauste nozze (fauste derivando ahimè da Faust!), vengono proposte sia dai Nubendi che “dall’entourage” dei cortigiani, come nozze dinastiche. Esse vanno invece considerate un avvenimento privato privatistico tra il Principe Reale Emanuele Filiberto, Duca di Savoia (il titolo di Principe di Venezia non è invece rientrante nella Tradizione della famiglia, ma è di nuovo “conio”), e la sua graziosa, matura sposa pur priva di sangue reale.

Le motivazioni giuridiche di Diritto Nobiliare (già facente parte del Diritto Civile), per le quali non debba trattarsi di nozze dinastiche, vengono qui di seguito esposte.

Per le nozze di un membro di una qualsiasi Casa Reale o ex regnante, occorrono siano rispettate alcune norme specifiche, che per il nostro paese erano previste nel Codice Civile, alla voce appunto “Nozze del Membri della Famiglia Reale”.

Circa la pretesa alla successione dinastica sabauda occorre sottolineare l’esistenza dei due punti

seguenti:

1) le regie Lettere patenti del 1780 (mai abrogate, come dicono il Giurista Miceli sul suo “Diritto costituzionale”, 1913, pagina 486, ed i costituzionalisti Presutti e Crosa);

2) L’articolo 92 – ex – 69 del Codice civile , nonché l’articolo 98 dell’ordinamento dello stato civile sottoscritto dal re nel 1939.

Le lettere patenti del settembre 1780 e l’editto del 1782 emanati da Vittorio Amedeo III regolano i matrimoni appartenenti alla Casa reale e così recitano: “Non sarà lecito ai principi del sangue contrarre matrimonio senza prima il nostro permesso, e se l’inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore tanto i discendenti quanto i contraenti si intenderanno decaduti dal possesso dei diritti e dei beni provenienti dalla corona nonché dal succedere dei medesimi, cos’ come ogni onorificenza e prerogativa della famiglia”.

Questi principi sono stati poi assimilati nel Codice civile del 1942 e nell’ordinamento dello stato civile.

Dove appunto all’articolo 92 perché a tali effetti il matrimonio sia legittimo si dice che occorre l’assenso del re imperatore e che esso sia contratto con persona di condizione non inferiore; ovviamente assenso previo, perché lo comporta l’Istituto per sua natura.

E sono considerati pertanto legittimi i figli nati da matrimonio considerato legittimo (vedi Miceli).

Poiché è incontrovertibile che l’assenso di Umberto II non ci fu (come dice tra l’altro il duca d’Aosta nel suo ultimo libro), non valgono le argomentazioni di chi sostiene che posteriori concessioni avrebbero sanato quelle nozze, come il titolo (di cortesia?) di principe di Venezia, di cui nessuno ha mai avuto mostrato il relativo decreto: nobilitas per verba non confertur.

Anche la discussa vessatoria XIV disposizione transitoria della Costituzione, nel colpire con un provvedimento che privilegia in modo odioso solo i membri di casa Savoia, fa continui riferimenti ai membri e discendenti maschi dei re di casa Savoia.

In base a quale elemento può stabilirsi se taluno lo sia, se non in base ai dati desumibili dell’ordinamento di quella famiglia?

L’Assemblea costituente non ha nemmeno privato i membri della famiglia reale della cittadinanza italiana che essi anzi continuano a mantenere seppure capitis deminutus.

Detto questo, si deve però aggiungere che i suddetti articoli del Codice e tutta la legislazione in materia araldico-nobiliare dal 1861 al 1946 e soprattutto la legge del 1943, sono stati abrogati e annullati dalla Corte Costituzionale con sentenza del 1967, ma i decreti reali riguardanti la famiglia continuano a essere in vigore non essendo stati aboliti da altri successivi decreti reali.

Non si può parlare di legittimismo tout court senza considerare il diritto, ma occorre altresì considerare anche una idoneità di chi è solamente pretendente e che non ha mai esercitato il “dominium” sul territorio.

Desidero osservare che da nessuna frase di questo scritto può desumersi un atteggiamento men che rispettoso verso le leggi del mio Paese quali esse sono attualmente, piaccia o non piaccia, perché quello di essere monarchici è anche oggi un diritto costituzionale garantito agli italiani dalla legge suprema dello Stato poiché è penalmente vietato promuovere solo restaurazioni con mezzi violenti.

Anche se poi quelli pacifici sono interdetti dalla Costituzione stessa, che è detta rigida proprio perché non è ammissibile la richiesta di referendum sulla forma istituzionale dello Stato.

L’erede alla successione non è perpetuo, ma questo particolare “status” può venir meno, e ciò secondo studi sia di Giuristi Costituzionalisti che di Esperti (vedi Prof. S. Cordonali su “Rivista Giuridica” 1998).

E nell’ipotesi, seppur oggi remota, che il Parlamento modifichi tale norma di autodifesa repubblicana (art. 139) e ci si pronunciasse per la forma di Stato a Monarchia costituzionale, noi crediamo che ci dovrebbe essere una nuova legislazione a regolare diversamente la materia e dare diverse indicazioni sulla dinastia più adatta e più degna.

Fabio Scannapieco Capece Minutolo di Collereale

Consigliere Nazionale della Unione Monarchica Italiana

Presidente dell’Istituto Araldico delle Due Sicilie

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LA SUCCESSIONE DELLE DUE SICILIE

( articolo pubblicato in Spagna )


L’ordine di successione alla Corona delle Due Sicilie è regolato dall’articolo 70, Capitolo IV, dell’ultima Costituzione del Regno, promulgata con Atto Sovrano del 10 gennaio 1848 e confermata con Real Proclama del 28 giugno 1860. Esso recita testualmente:

“L’atto solenne per l’ordine di successione alla Corona dell’Augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759 confermato dall’Augusto Re Ferdinando nell’articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi al.a Real Famiglia rimangono in pieno vigore.” Gli Atti Sovrani del 1829 e del 1836 riguardano i matrimoni dei membri della Real Casa e stabiliscono che i matrimoni di una dinastia, che non hanno ricevuto l’assenso del Sovrano, escludano il Principe o la Principessa contraente dalla successione.

Dunque per determinare chi sia il successore alla Corona o, rectius dopo la morte dell’ultimo Re nel 1894, alla carica di Capo della Real Casa, ci si deve basare esclusivamente sulla Pragmatica Sanzione emanata dal Re Carlo VII di Napoli e Sicilia, divenuto Carlo III di Spagna, del 6 ottobre 1756.

Quest’atto solenne regola la successione non solo alla Corona delle Due Sicilie ma anche a quella spagnola, e dispone che queste due Sovranità non possano mai essere unite nella stessa persona.

Infatti esso fu redatto in conformità di un trattato internazionale, il Trattato di Napoli del 3 ottobre 1759, che a sua volta dava esecuzione alle disposizioni dei Trattati di Vienna del 1736-1739. Lo scopo di questi trattati, come affermato dal Sovrano stesso del terzo paragrafo della Pragmatica, era quello di preservare “in Europa equilibrium”, impedendo che un Monarca spagnolo potesse in futuro regnare direttamente anche in Italia. Con il primo articolo della Pragmatica venne innanzitutto escluso dalla successione il figlio primogenito del Re, il Principe Filippo, Duca di Calabria che soffriva di incapacità mentale visto che non dimostrava, per utilizzare del suo stesso genitore, “... uso della ragione, né principio di discorso o giudizio umano...”. Il Re infatti aveva preventivamente sottoposto la questione ai suoi più importanti consiglieri che gli avevano confermato la perfetta legalità di una eventuale esclusione di quel Principe in favore del secondo nell’ordine di successione.

Negli articoli che seguono Carlo III indica poi chi debba succedere come Re di Spagna. Lo stesso Sovrano, quando era Re di Napoli, era stato anche Principe Ereditario di Spagna per tutta la durata del Regno dell’improle fratello maggiore Ferdinando IV. Non vi è dunque motivo di ritenere che essere Re delle Due Sicilie pregiudicasse eventuali diritti spagnoli. I trattati internazionali sopra citati proibivano semplicemente l’unione materiale delle due Sovranità e richiedevano che Carlo, una volta diventato Re di Spagna, abdicasse gli “Stati e Beni Italiani” a chi gli veniva dopo nell’ordine successorio. Il trono principale era quello di Spagna e quindi è al suo secondogenito “per natura” che egli attribuisce con la Pragmatica la posizione di “primogenito” ed il titolo di Principe delle Austrie. Mentre al suo terzogenito “per natura” (ma ora secondogenito dopo l’esclusione del Principe Filippo), l’Infante Ferdinando, egli conferisce la Sovranità sugli Stati Italiani, riservando per se stesso la sola Corona di Spagna.

Segue poi la parte più importante della Pragmatica, il regolamento dell’ordine di successione.

Questo si basa su tre punti fondamentali, ossia, che la Corona passi per primogenitura con diritto di rappresentazione ai discendenti maschi da maschi del nuovo Re Ferdinando; che mancando discendenti di questo passi agli altri fratellidi Ferdinando, che erano tutti Infanti di Spagna; che venendo meno anche gli eredi di questi, si trasmetta all’erede femmina prossimiora all’ultimo Re.

E che in mancanza anche di quest’ultima la Corona passi ai fratelli dell’Infante Don Filippo, Duca di Parma, o in sua mancanza, all’Infante Don Luigi. Il paragrafo termina con la proibizione che la sovranità dei “domini italiani” possa essere mai più riunita alla Corona di Spagna, e più specificatamente prescrive che qualora un Re di Spagna o un Principe delle Austrie erediti la sovranità Italiana vi rinunci in favore del Principe che si trovi ad essere secondo nell’ordine successorio.

Da questo documento si possono trarre due importanti conclusioni. La prima è che la successione avveniva per primogenitura mascolina; la seconda, che non c’è nulla che impedisca ad un Infante di Spagna di godere allo stesso tempo di un diritto di successione al Trono di Spagna e alla sovranità “degli Stati e Beni Italiani”. E questa possibilità era ben chiara nella mente di Carlo III, visto che i dinasti delle Due Sicilie godevano di un diritto al trono spagnolo e viceversa. Se il Principe delle Austrie Don Carlos, primogenito di Carlo III, fosse premorto al padre, allora Ferdinando (secondo nella linea di successione dal 1759 al 1771 e dal 1774 al 1780) sarebbe diventato Principe delle Austrie e, di conseguenza, avrebbe dovuto rinunciare agli “Stati e Beni Italiani” al secondo chiamato, l’Infante Don Gabriele. Tutti i discendenti di questi altri Infanti sopra nominati, che contrassero matrimoni eguali (come richiesto dalla legge spagnola dal 1776) e che lasciarono legittima discendenza, erano tutti dinasti spagnoli; ma in forza della Pragmatica non è chiaro che erano anche dinasti delle Due Sicilie, tuttaltro.

Da un punto di vista genealogico è chiaro chi sia stato il successore dell’ultimo Re Francesco II.

Egli passò a miglior vita nel 1894 senza lasciare posterità (una figlia femmina gli era infatti premorta) e dunque gli successe come Capo della Real Casa il primo dei fratelli viventi, Alfonso, Conte di Caserta. Questo Principe aveva contratto un matrimonio eguale, in ossequio alle leggi del Regno, con la cugina Principessa Antonietta delle Due Sicilie (figlia del Conte di Trani) ed ebbe numerosi figli maschi, il primogenito dei quali, Ferdinando Pio (1869-1960) gli successe come Capo della Casa nel 1934. Ferdinando Pio, sposato dinasticamente con una Principessa di Baviera, ebbe un solo figlio maschio, Roggero, morto a soli 13 anni nel 1914, e diverse femmine.

Alla sua morte, nel 1960, il primo nella linea di successione era il fratello Carlo, che però era defunto nel 1949 lasciando solo un figlio maschio, ma Don Alfonso, Infante di Spagna, che indebitamente si proclamò Capo della Real Casa, Duca di Calabria, Conte di Caserta e Gran Maestro degli Ordini Reali e Dinastici, mentre per la rinuncia di Carlo che sposò una Principessa spagnola

il Capo della Casa e Gran Maestro, fu il Principe Ranieri, suo fratello.

Si è contestata la successione dell’Infante Alfonso basandosi principalmente su due argomenti. La Pragmatica sancisce la totale incompatibilità fra la dignità di Infante di Spagna e i diritti di successione siciliani. Non è possibile godere diritti dinastici ad entrambe le successioni perchè le due Case sono distinte e separate.

La Repubblica Italiana e il suo Governo (nonchè L'Ordine Sovrano di Malta e la Santa Sede) riconoscono come unico Ordine Dinastico di Collazione di Casa Borbone Due Sicilie, l'Ordine Costantiniano di San Giorgio con sede a Napoli e segreteria in Roma, rilasciando i relativi attestati tramite le Prefetture del Ministero degli Esteri ai fini di consentirne l'uso in Italia sia del distintivo che del Titolo di Cavaliere.


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"Re d'armi - Saggi di genealogia", Sicilia dei Blasoni e degli stemmi di Bent Parodi.

Come è stata possibile la dissoluzione delle grandi famiglie? Rispondeva il poeta Lucio Piccolo al giornalista Vanni Ronsisvalle: “ Per le leggi fatali della storia. Decadono financo i pianeti… come vuole che non scompaiano anche le grandi famiglie”.

L’analisi era perfettamente pertinente: la storia siciliana è in larga parte storia di grande aristocrazia, sin dal tempo dei Normanni. E questa espresse una sua cultura autentica, i cui ultimi epigoni sono stati i vari Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il già citato Lucio Piccolo, Corrado Fatta delle Frate… La stessa storia linguistica fa giustizia dei luoghi comuni quando ci ricorda che l’ètimo di nobile equivale a “conoscibile” e, ancor prima, “illuminabile”, cioè suscettibile di illuminazione: dunque iniziato.

Un esoterismo del blasone è indubbiamente esistito. Stemmi, investiture e titoli riflettono “consacrazioni”, vere e proprie iniziazioni.

Alla storia delle grandi famiglie siciliane, al significato reale dell’araldica e dei suoi simboli ci rinvia il prezioso volumetto di Fabio Scannapieco Minutolo, appena edito dalla palermitana “La Bottega di Hefesto” (pagine 120, L. 20.000).

S’intitola “Re d’armi – Saggi di Genealogia” ed ha il merito d’aprire un ampio squarcio sul senso stesso dell’aristocrazia raccogliendo peraltro curiosità, raccolte di motti araldici e divise, il tutto arricchito da una ben documentata bibliografia.

-GIORNALE DI SICILIA 25/05/1991-

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SAVOIA: UN NOME IMPEGNATIVO

Articolo pubblicato da “Il Giornale” di Milano nel novembre 2002.


“Meglio essere nobili che ignobili!” sferza con eleganza il principe Sforza Ruspoli presente al dibattito televisivo trasmesso la settimana scorsa da La7, sul rientro dei Savoia. Due gruppi ben nutriti che si fronteggiano, qui i pro, tra cui il succitato principe, là i contro, tra i quali spicca il rifondarolo Micky Mendola e un giornalista di cui mi sfugge il nome. I due, il deputato che si crede filantropo e lo scribacchino che si ritiene opinionista, scaricano velenosamente improperi e fregnacce sugli eredi dell’ex casa regnante, il primo, cui forse sfugge il concetto di cittadinanza, pretendendo che Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto “rientrino in gommone, come gli albanesi”, il secondo, che evidentemente ignora i princìpi giuridici del “giudice naturale” e dell’impugnabilità di una sentenza passato in giudicato, sostenendo che il figlio di Umberto II “deve essere, in Italia, sottoposto a processo per i fatti di Cavallo” e l’anziano aristocratico reagisce a par suo, con una sintesi degna di applauso.

Che però non gli viene, né dal pubblico né dagli oppositori che, anzi, si perdono nei fischi e nei rumoreggiamenti che solo il pregiudizio e l’ignoranza possono dettare: che ne sanno, questi meschinelli senza cultura, della nobiltà d’animo, non di sangue, la cui assenza rende irrimediabilmente ignobili? Il principe non raccoglie, neppure quel “Signor Ruspoli” con il quale il “plebeo” (ed anche cafone) Mendola l’apostrofa, interrompendolo ma risponde con uno sguardo che, a saperlo leggere, è più eloquente di ogni parola. Sferza, signorilmente, con il silenzio ed io mi auguro che, a sentirne il colpo, ci sia davanti al video anche qual Francesco Merlo che, sul Corriere, di recente, parlando degli esuli di sangue reale, fa sfoggio di villica arroganza. Da ignobile, appunto.

La miseria morale (la si registra nel titolo, “Avanti Savoia ma con un po’ di regalità”) è la povertà morale che ha dettato l’articolo. Con il quale vilmente propaganda la favola di una fuga dei Re, padre e figlio, fatta “rasentando i muri” quando “scapparono di nascosto” e suggerisce un similare comportamento ai discendenti che “dovrebbero entrare rinculando”, anzi “penetrare di nascosto alla chetichella”. Con il quale bassamente ne paragona il rimpatrio a quello di “un colpevole”, come “il ritorno di Toni Negri”, afferma che “lo Stato ha fatto loro una concessione”, abrogando la condanna all’esilio, stigmatizza che non rientrino, magari ginocchioni, il 10 novembre e grettamente consente che “facciano quello che vogliono, anche in politica, anche spettacolo”, ma a patto che “rinculino, senza pretendere che lo Stato paghi la mazzetta”, usando questo ironico e villano fraseggio.

Cosa avrebbe voluto, il Merlo, che il Re di Maggio, invece di prendere un aereo a Fiumicino (a Fiumicino, non in una località ignota e occulta!), rispondesse a De Gasperi, improvvisatosi ed auto-proclamatosi Capo dello Stato prima del giudizio della Cassazione sul referendum, con una dichiarazione di guerra civile? E chi glielo ha detto, al Merlo, che l’Italia tutta ricorda solo le colpe e non i meriti della Casa? E come reagirebbe il Merlo se, da innocente, per 56 anni si fosse visto negare da uno Stato, più pauroso che generoso, i diritti civili e politici? Non avrebbe fatto meglio a chiedersi e a chiedere, il Merlo, che fine hanno fatto i gioielli della Corona che Umberto II depositò, alla partenza, nel caveau della Banca d’Italia? Sono lì o qualche repubblicano li ha smontati o sottratti? Non condividiamo certi atti da Vittorio Emanuele, ma pretendere che torni da cittadino qualunque e al contempo con la dignità da “rex rectus”; che si mimetizzi tra i clandestini e contemporaneamente che dimostri regalità, mi sembra incoerente e così poco nobile da spingermi a perdonargli alcune indiscutibili goffaggini. Perfino a dispiacermi che abbia chiesto scusa per le leggi razziali, non tanto perché non consideri giusto il gesto, quanto perché esso consente a Giordano Bruno Guerri (il Giornale, 11.11.) di scaricare ancora bile sul Principe, il cui atto di regale umiltà diventa “di arroganza” e di abbandonarsi ad illazioni circa la data del rientro; e alla comunità ebraica, che evidentemente ancora non ha capito dove siano i filo-palestinesi, da accettare la “tardiva dichiarazione con riserva”.

E con Ruspoli penso che è meglio essere nobili alla Savoia che ignobili alla maniera di certi plebei.


Fabio Scannapieco Capece Minutolo

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LE NOZZE REALI SENZA REALI



E’ sempre doveroso fare gli auguri ad un Matrimonio, specialmente se gli sposi sono così in vista come le recenti nozze di Emanuele Filiberto e Clotilde Coureau, ma le modalità di tali nozze reali senza reali son state definite da alcuni (E. Fede nel TG4 le ha definite) “una sorta di sagra paesana”.

Abbiano, infatti, constatato l’assenza delle Principesse Maria Pia e Maria Gabriella e dei loro familiari; la totale assenza dei Principi appartenenti alle Case Reali non più regnanti (da Re Michele di Romania a Re Costantino di Grecia, dai Braganza del Portogallo agli Asburgo d’Austria, dagli Orleans di Francia ai Wittelsbach di Baviera, dagli Hohenzollern di Prussica fino ai Palavi d’Iran); la totale assenza di esponenti di quelle centinaia di Famiglie legate da vincoli di particolare devozione e fedeltà a Casa Savoia, nei secoli, del Ducato e del Regno di Sardegna così come nel secolo della Monarchia nazionale; la totale assenza di esponenti del Sovrano Militare Ordine di Malta e di membri del Corpo Diplomatico accreditato in Italia, la presenza di soli due Senatori e due Deputati su un totale di novecentoquarantacinque Parlamentari.

Tutto questo, senza precedenti in un matrimonio del genere, ha assunto un significato inequivocabile, reso inutilmente più amaro dall’emarginazione riservata alle benemerite Guardie d’Onore del Pantheon.

Sono le conseguenze di una pluriennale, reiterata condotta estranea ai doveri e allo stile dinastico. D’altra parte, quanto dichiarato recentemente da Emanuele Filiberto al Tg2: “io faccio quello che mi pare” è esattamente il contrario dei doveri di un Principe nei confronti della storia della sua Casa e del suo Paese; di tutti coloro che, attraverso le generazioni, sono vissuti, hanno combattuto e sono caduti per l’onore e l’amore di quel nome; di tutti coloro che, dopo il 2 giugno 1946, hanno continuato a testimoniare e a lavorare, con molti sacrifici, per mantenere vivo l’ideale monarchico italiano rappresentato dalla Dinastia Sabauda.

Ogni Monarchia ha le sue leggi che regolano con precisione e rigore i meccanismi della successione. Tali leggi, quando la Monarchia è vigente, possono essere modificate dai rispettivi Parlamenti (dal dopoguerra sono state riformate in Danimarca, Spagna, Svezia e Belgio). Quando non c’è il Trono è ancora più doveroso, e certamente più difficile, rispettare leggi che hanno mantenuto “soltanto” un valore morale e dinastico, vedi le Regie Lettere Patenti del ‘700.

Il Re Umberto II ha rappresentato un esempio così alto e così intenso da far dichiarare al Re di Spagna, il 18 marzo 1983: “E’ stato lo zio Umberto, Lui che aveva perduto il Trono, che mi hai insegnato come si fa il Re”.

Dal 1969 il padre di Emanuele Filiberto ha deliberatamente spezzato il suo vincolo dinastico, aggravando negli anni le conseguenze con deplorevoli comportamenti che hanno addolorato i suoi genitori e i monarchici.

La parabola si è conclusa il 25 settembre nel corso di una cerimonia dove il “vuoto nulla” della Storia d’Italia e d’Europa è stato riempito da qualche centinaio di personaggi appartenente ad una insignificante mondanità

Il Corriere della Sera ha scritto: “Sembrava di essere alla settimana della moda, con attrici in desabillèe”.

Il nostro pensiero, commosso e grato, va alla memoria del Re Umberto II e ai Principi Amedeo di Savoia Duca d’Aosta e Aimone di Savoia Duca delle Puglie, Suoi legittimi successori dinastici.

Mentre assistiamo, rattristati e attoniti (ma anche con un amaro sorriso) all’eclisse di una Dinastia.

Fabio Scannapieco Capece Minutolo
Consigliere Nazionale dell’U.M.I.

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Conferenza su Palazzo S. Croce - S. Elia per la prossima apertura del museo Guggenheim a Palermo

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LE NOZZE REALI SENZA REALI

E’ sempre doveroso fare gli auguri ad un Matrimonio, specialmente se gli sposi sono così in vista come le recenti nozze di Emanuele Filiberto e Clotilde Coureau, ma le modalità di tali nozze reali senza reali son state definite da alcuni (E. Fede nel TG4 le ha definite) “una sorta di sagra paesana”.

Abbiano, infatti, constatato l’assenza delle Principesse Maria Pia e Maria Gabriella e dei loro familiari; la totale assenza dei Principi appartenenti alle Case Reali non più regnanti (da Re Michele di Romania a Re Costantino di Grecia, dai Braganza del Portogallo agli Asburgo d’Austria, dagli Orleans di Francia ai Wittelsbach di Baviera, dagli Hohenzollern di Prussica fino ai Palavi d’Iran); la totale assenza di esponenti di quelle centinaia di Famiglie legate da vincoli di particolare devozione e fedeltà a Casa Savoia, nei secoli, del Ducato e del Regno di Sardegna così come nel secolo della Monarchia nazionale; la totale assenza di esponenti del Sovrano Militare Ordine di Malta e di membri del Corpo Diplomatico accreditato in Italia, la presenza di soli due Senatori e due Deputati su un totale di novecentoquarantacinque Parlamentari.

Tutto questo, senza precedenti in un matrimonio del genere, ha assunto un significato inequivocabile, reso inutilmente più amaro dall’emarginazione riservata alle benemerite Guardie d’Onore del Pantheon.

Sono le conseguenze di una pluriennale, reiterata condotta estranea ai doveri e allo stile dinastico. D’altra parte, quanto dichiarato recentemente da Emanuele Filiberto al Tg2: “io faccio quello che mi pare” è esattamente il contrario dei doveri di un Principe nei confronti della storia della sua Casa e del suo Paese; di tutti coloro che, attraverso le generazioni, sono vissuti, hanno combattuto e sono caduti per l’onore e l’amore di quel nome; di tutti coloro che, dopo il 2 giugno 1946, hanno continuato a testimoniare e a lavorare, con molti sacrifici, per mantenere vivo l’ideale monarchico italiano rappresentato dalla Dinastia Sabauda.

Ogni Monarchia ha le sue leggi che regolano con precisione e rigore i meccanismi della successione. Tali leggi, quando la Monarchia è vigente, possono essere modificate dai rispettivi Parlamenti (dal dopoguerra sono state riformate in Danimarca, Spagna, Svezia e Belgio). Quando non c’è il Trono è ancora più doveroso, e certamente più difficile, rispettare leggi che hanno mantenuto “soltanto” un valore morale e dinastico, vedi le Regie Lettere Patenti del ‘700.

Il Re Umberto II ha rappresentato un esempio così alto e così intenso da far dichiarare al Re di Spagna, il 18 marzo 1983: “E’ stato lo zio Umberto, Lui che aveva perduto il Trono, che mi hai insegnato come si fa il Re”.

Dal 1969 il padre di Emanuele Filiberto ha deliberatamente spezzato il suo vincolo dinastico, aggravando negli anni le conseguenze con deplorevoli comportamenti che hanno addolorato i suoi genitori e i monarchici.

La parabola si è conclusa il 25 settembre nel corso di una cerimonia dove il “vuoto nulla” della Storia d’Italia e d’Europa è stato riempito da qualche centinaio di personaggi appartenente ad una insignificante mondanità

Il Corriere della Sera ha scritto: “Sembrava di essere alla settimana della moda, con attrici in desabillèe”.

Il nostro pensiero, commosso e grato, va alla memoria del Re Umberto II e ai Principi Amedeo di Savoia Duca d’Aosta e Aimone di Savoia Duca delle Puglie, Suoi legittimi successori dinastici.

Mentre assistiamo, rattristati e attoniti (ma anche con un amaro sorriso) all’eclisse di una Dinastia.

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L'Istituto Araldico, nell'ambito del ciclo di seminari della Scuola di Scienze Araldiche, in occasione della prossima inaugurazione a Palermo della sezione del museo Guggenheim di New York, nel Palazzo S. Croce - S. Elia, acquisito dalla Provincia Regionale, ha curato un Seminario presso il Convitto Nazionale (28 marzo 2003) sul tema: "Il Feudo di Santa Croce - Camarina e Palazzo Celestre - S. Elia".

Sono state proiettate diapositive su gli stemmi e gli alberi genealogici della famiglia committente i Marchesi Celestre di S. Croce ed i loro eredi i Principi Trigona di S. Elia.

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SEMINARIO A PALERMO


Giorno 30 aprile 2003 (mercoledì) alle ore 17.30, nella sala convegni del Convitto Nazionale, si terrà una Seminario per la Scuola di Scienze Araldiche, dal titolo "La Non Ereditarietà e 'Inefficacia Giuridica dei Titoli Nobiliari Umbertini e la Legislazione Nobiliare Italiana nel Regno d'Italia". Saranno proiettate diapositive e saranno consegnate alcune dispense.

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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 2002 – 2003

(I°): Genesi dell’ aristocrazia e della nobiltà siciliana medievale: - 28/02/2003 (venerdì) ore 17.

(II°): Storia della nobiltà siciliana e fenomeni migratori dell’aristocrazia in Sicilia dal Medioevo all’abolizione del Feudalesimo: - 28/03/2003 (venerdì) ore 17.

(III°): Le famiglie normanne siciliane e quelle aragonesi: - 30/4/2003 ore 17.30.

(IV°): Storia degli Ordini Cavallereschi militari; Napoleone ed il tesoro dell’Ordine di Malta; Le crociate ed i monaci guerrieri.

(V°): L’Araldica municipale: Emblemi civici delle città siciliane e degli enti territoriali: - 30/05/2003 (venerdì) ore 17.

(VI°): L’Araldica ecclesiastica: Simboli pontifici e vescovili.

(VII°): L’Araldica della legislazione italiana della Consulta A. del Regno d’Italia e nella storia dell’arte medievale e moderna.

(VIII°): Diritto nobiliare: Inefficacia giuridica dei titoli umbertini.

(IX°): Usi , regole e stili della Scienza Araldica come disciplina ausiliare della storia. Il fasto funebre aristocratico: “Il Funeral Teatro”.

TESTI CONSIGLIATI

- “GOTHA” Edizioni EDIBOOK – GIADA di F. Scannapieco – Capece

- Palazzolo, Drago “Famiglie Nobili Siciliane” Ristampa anastatica.

- (Ed. Oscar Mondatori) “Manuali di Araldica e Genealogia” di Caratti e Valfrei o ed. HOEPLI

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SEMINARIO A CATANIA


Il 9 maggio 2003 venerdì alle ore 17.30 si terrà un Seminario all'Istituto Parini di via Quasimodo (angolo via Villini a Mare, Catania) su un tema di Diritto Nobiliare dal titolo: "L'Inefficacia Giuridica e la non Ereditarietà dei Titoli Nobiliari Umbertini". Dopo la lettura di tutti gli Investiti, verrà presentato il rinnovato sito web: www.araldicaduesicilie.com.

- Il giorno 6 giugno 2003, venerdì, alle ore 17 presso l'Istituto Scolastico "Parini" in via Quasimodo, angolo via Villini a Mare in Catania, si terrà una conferenza su "L'Araldica nell'Arte" ed il "Funeral Teatro".

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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 2002 – 2003

(CATANIA)

(I°): Genesi dell’ aristocrazia, della nobiltà siciliana medievale e l’Araldica Castellana in Sicilia

(II°): Storia della nobiltà siciliana e fenomeni migratori dell’aristocrazia in Sicilia dal Medioevo

all’abolizione del Feudalesimo.

(III°): Le famiglie normanne siciliane e quelle aragonesi.

(IV°): Storia degli Ordini Cavallereschi militari; Napoleone ed il tesoro dell’Ordine di Malta;

Le crociate ed i monaci guerrieri.

(V°): L’Araldica municipale: Emblemi civici delle città siciliane e degli enti territoriali.

6 giugno 2003 (venerdì) ore 17

(VI°): L’Araldica ecclesiastica: Simboli pontifici e vescovili.

(VII°): L’Araldica della legislazione italiana della Consulta A. del Regno d’Italia e nella storia

dell’arte medievale e moderna.

(VIII°): Diritto nobiliare: Inefficacia giuridica dei titoli umbertini.

(IX°): Usi , regole e stili della Scienza Araldica come disciplina ausiliare della storia.

Il fasto funebre aristocratico: “Il Funeral Teatro”.

(X°): “Gli apparati effimeri” al “funeral – teatro” nel ‘700.

TESTI CONSIGLIATI
- “GOTHA” Edizioni EDIBOOK – GIADA di F. Scannapieco – Capece

- Palazzolo, Drago “Famiglie Nobili Siciliane” Ristampa anastatica.

- (Ed. Oscar Mondatori) “Manuali di Araldica e Genealogia” di Caratti di Valfrei o ed. HOEPLI

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Notizie Costantiniane

Sua Eminenza il Cardinale Mario Pompedda, Prefetto del Tribunale della Segnatura Apostolica e Gran Priore dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, presiederà a Palermo alla presentazione del libro di sua Eccellenza Ettore Gallo, già Presidente della Corte Costituzionale dal titolo "L'Ordine Costantiniano" che si terrà sabato 22 febbraio alle ore 17 al Convitto Nazionale, ex Collegio Ferdinandeo di piazza Sett'Angeli in Palermo.
Il giorno dopo, domenica 23/02/2003 sarà celebrata una Santa Messa dal medesimo Porporato nella Real Chiesa Carolina di Santa Maria delle Grazie alla Guadagna (Palermo).

Nomine: Il nostro Presidente Dr. Fabio Scannapieco Capece Minutolo è stato nominato, con il Barone Spoto, a capo della Commissione Araldica della Delegazione per la Sicilia Occidentale dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio - Napoli.

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CITTADELLA DI MESSINA

Celebrato l’anniversario della resistenza e della sua resa.


La Cittadella di Messina negli anni 1820/21 fu comandata dal Gen. Mar. Di Campo il Principe Giovanni Capece Minutolo di Collereale, che venne stimato e fu lodato dal La Farina per le sue doti umane.

Una domenica primaverile tipica siciliana è stata di cornice e d’augurio per la prima celebrazione della “Cittadella di Messina”. Alle ore 10,30 del 14 marzo1999 presso la chiesa S.S. Annunziata dei Catalani, in uno dei pochi monumenti di Messina resistito al terremoto del 1908, si è celebrata una messa in suffraggio delle anime dei 46 caduti dell’esercito delle Due Sicilie in difesa della cittadella e dell’onore del sud. La cerimonia religiosa è stata officiata da Padre Domenico dei Cappuccini di Maria S.S. di Pompei. Dopo la SS messa il gruppo abbastanza folto, comprendente la delegazione delle Calabrie con il suo delegato Dott. Antonio Porcaro, si è recato al bastione S. Stefano dove è stata posta una corona d’alloro nel cavalcante del bastione.


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Programma del Seminario 2002 della Scuola di Scienze Araldiche e Genealogiche

presso il Salone del Chiostro di san Domenico (P.zza S. Domenico 1 Palermo)

19 Aprile 2002 - venerdì - ore 18.15 Elementi di ARALDICA CIVICA e relazione su "GLI EMBLEMI ARALDICI DEL TEATRO DEL SOLE di PIAZZA VILLENA".

17 Maggio 2002 - venerdì - ore 18.00 L'ARALDICA DI ENTI E CORPORAZIONI: lo STEMMA DEL CONFALONE DELLA REGIONE SICILIA approvato con decreto-legge: studio ed errori. Gli stemmi degli STATI PRE-UNITARI in Italia. ---- EMBLEMI E ARMI DI FAMIGLIE SICILIANE di origine NORMANNO-SVEVA e ARAGONESE. Relazione di DIRITTO NOBILIARE sulla " NATURA GIURIDICA DEI TITOLI UMBERTINI CONCESSI DALL'ESILIO e LORO NON EREDITARIETA' "

Testi consigliati:

CARATTI DI VALFREI "Elementi di Araldica e Geneal." MONDADORI.

SCANNAPIECO-CAPECE "GOTHA - Saggi di Sc. ARALDICHE" ED. GIADA.

PALAZZOLO-DRAGO "Famiglie Nobili Siciliane" FORNI - BO.

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SEMINARIO A PALERMO

Giorno 28 marzo 2003, presso il salone dell'Aula Magna del Convitto Nazionale di Palermo, piazza Sett'angeli, gli associati, gli ospiti ed anche gli alunni del Convitto stesso, potranno partecipare al Seminario di Scienze Araldiche e di Storia Medievale tenuto dal nostro Istituto che avrà come tema "Il Feudo di Santa Croce - Camarina e Palazzo S. Elia".

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 2002 – 2003

(I°): Genesi dell’ aristocrazia e della nobiltà siciliana medievale: - 28/02/2003 (venerdì) ore 17.

(II°): Storia della nobiltà siciliana e fenomeni migratori dell’aristocrazia in Sicilia dal Medioevo

all’abolizione del Feudalesimo: - 28/03/2003 (venerdì) ore 17.

(III°): Le famiglie normanne siciliane e quelle aragonesi: - 18/04/2003 (venerdì) ore 17.

(IV°): Storia degli Ordini Cavallereschi militari; Napoleone ed il tesoro dell’Ordine di Malta;

Le crociate ed i monaci guerrieri.

(V°): L’Araldica municipale: Emblemi civici delle città siciliane e degli enti territoriali: -

30/05/2003 (venerdì) ore 17.

(VI°): L’Araldica ecclesiastica: Simboli pontifici e vescovili.

(VII°): L’Araldica della legislazione italiana della Consulta A. del Regno d’Italia e nella storia

dell’arte medievale e moderna.

(VIII°): Diritto nobiliare: Inefficacia giuridica dei titoli umbertini.

(IX°): Usi , regole e stili della Scienza Araldica come disciplina ausiliare della storia.

Il fasto funebre aristocratico: “Il Funeral Teatro”.

TESTI CONSIGLIATI

- “GOTHA” Edizioni EDIBOOK – GIADA di F. Scannapieco – Capece

- Palazzolo, Drago “Famiglie Nobili Siciliane” Ristampa anastatica.

- (Ed. Oscar Mondatori) “Manuali di Araldica e Genealogia” di Caratti e Valfrei o ed. HOEPLI

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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 2002 – 2003

(CATANIA)

7 marzo 2003 (venerdì) ore 17

(I°): Genesi dell’ aristocrazia, della nobiltà siciliana medievale e l’Araldica Castellana in Sicilia

(II°): Storia della nobiltà siciliana e fenomeni migratori dell’aristocrazia in Sicilia dal Medioevo

all’abolizione del Feudalesimo.

(III°): Le famiglie normanne siciliane e quelle aragonesi.

5 maggio 2003 (lunedì) ore 17

(IV°): Storia degli Ordini Cavallereschi militari; Napoleone ed il tesoro dell’Ordine di Malta;

Le crociate ed i monaci guerrieri.

(V°): L’Araldica municipale: Emblemi civici delle città siciliane e degli enti territoriali.

6 giugno 2003 (venerdì) ore 17

(VI°): L’Araldica ecclesiastica: Simboli pontifici e vescovili.

(VII°): L’Araldica della legislazione italiana della Consulta A. del Regno d’Italia e nella storia

dell’arte medievale e moderna.

(VIII°): Diritto nobiliare: Inefficacia giuridica dei titoli umbertini.

(IX°): Usi , regole e stili della Scienza Araldica come disciplina ausiliare della storia.

Il fasto funebre aristocratico: “Il Funeral Teatro”.

(X°): “Gli apparati effimeri” al “funeral – teatro” nel ‘700.

TESTI CONSIGLIATI
- “GOTHA” Edizioni EDIBOOK – GIADA di F. Scannapieco – Capece

- Palazzolo, Drago “Famiglie Nobili Siciliane” Ristampa anastatica.

- (Ed. Oscar Mondatori) “Manuali di Araldica e Genealogia” di Caratti di Valfrei o ed. HOEPLI



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Programma del Calendario 2002 della "Scuola d Scienze Aradiche e Genealogiche" presso l'aula magna dell'Istituto Savoia - Viale Vittorio Veneto Catania
19 Marzo 2002 - Venerdì ore 18:
"L'araldica nel Gatopardo di Tomasi di Lampedusa" e relazione s "L'araldica come scienza ausiliare della Storia Medievale";

24 Aprile 2002 - Venerdì ore 18:
"L'araldica pontificia" e lo stemma del Gonfalone della Regione Siciliana: suoi eori storico-araldici (con proiezioni);

24 Maggio 2002 - Venerdì ore 18:
Elementi di Araldica Civica e Modena e "Emblemi e Stemi Aragonesi a Catania";

14 Giugno 2002 - Venerdì ore 18:
Diritto Nobiliare: "Natura Giuridica dei Titoli Umbetini, Inefficacia e non ereditarietà".


Testi Consigliati: Carati Di Valfrei "Elementi di Araldica" Mondadori ---- Scannapieco Capece "Gotha" E. Giada Palermo ---- Palazzolo - Drago "Famiglie Nob. Siciliane" Ed. Forni Bologna

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Sono state inviate delle lettere alla Redazione giornalistica della RAI-TV, all'attenzione del giornalista Corrado Augias e ad alcuni Giornali nazionali ("il Giornale", "Il foglio", "La Sicilia"), in merito alla trasmissione del 12/02/2001del citato Augias, dal titolo "Il giallo della Contessa", in cui stigmatizzando l'eccessivo uso e l'abuso di titoli nobiliari da parte di giornalisti un tempo "Radical - chic" e comunisti (che oggi si riempiono la bocca gratificando chiunque di un titolo o presunto tale), si negava che la defunta Signora Francesca Vacca - Griffani - vedova Augusta, fosse realmente Contessa.

Infatti contraddicendo il detto Corrado Augias, il defunto industriale Augusta non aveva mai ottenuto il titolo di "Conte sul cognome", da Umberto II, né quando era Luogotenente del Regno del biennio 1944-46, né nel mese di Regno (maggio '46), né tantomeno dall'esilio, come invece ha fatto per altre persone, ben 425, concedendoli dal Portogallo.

Ciò si evince altresì dalla pubblicazione dell'intera lista dei neo-nobili nel libro "GOTHA" - Saggi di Scienze Genealogiche di Fabio Scannapieco Capece M. edizioni Edibook - Giada (dic. 1999).

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Il 7 Aprile 2001, il Consiglio direttivo dell'Istituto ha partecipato, con la Dama di G. dell'ordine di Malta, Donna Maria C. Vanni dei Principi di San Vincenzo Scannapieco Minutolo, alla manifestazione organizzata dal sovrano Ordine di Malta consistente in due mostre svoltesi a Villa Niscemi a Palermo (grazie al patrocinio del commissario Str. Sue Ecc. Guglielmo Serio), dove sono state esposte le monete coniate dalla Zecca dell'Ordine nel secolo 17° e 16°, ed un'altre mostre che si è tenute alla Biblioteca Comunale della Chiesa della Gancia, dove erano esposti una raccolta di Stemmi delle Famiglie Siciliane della Commenda dell'Ordine di Malta della MAgione di Palermo e di Messina, e in particolare vi erano gli antichi stemmo Vanni e Minutolo.

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Il giorno venerdì 17 gennaio 2003 alle ore 17.00 sarà inaugurato l’Anno Accademico 2002/2003 della Scuola di Araldica e Scienze Documentarie con un seminario promosso dall’Istituto Araldico delle Due Sicilie, delegazione di Catania – www.araldicaduesicilie.com - con una conferenza su: “La Simbologia Araldica delle Crociate: i Monaci Guerrieri, l’Ordine di Malta e il suo Tesoro”, con proiezione di diapositive, che si svolgerà all’Istituto Scolastico “Parini” di via Quasimodo ang. Via Villini a Mare alla Scogliera, in Catania.

Il Presidente dell’Istituto consegnerà i diplomi di Accademico ed ai nuovi partecipanti ed a quelli dell’anno scorso, mentre verrà bandito il Premio “The Herald Award” per il miglior elaborato su un tema Storico – Araldico siciliano.


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Il Consiglio Direttivo sarà presente al Congresso di Araldica che si terrà in Olanda, nella città di Groningen, il 3 Settembre 2001, con una relazione del Presidente Dott Scannapieco, in lingua francese, intitolata "La non ereditarietà dei titoli umbertini", qui riprodotta nella sezione Diritto Nobiliare e Ordini Cavallereschi.

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Venerdì 26/01/2001 alle ore 18 la "Società Italiana dei Francesisti" con sede a Palazzo Isnello (Via Isnello, 10 Palermo) è stata organizzata la prima conferenza dell’anno sociale con la presentazione del libro di storia medievale intitolato < Gotha > - Edizioni Giada, di Fabio Scannapieco-Capece Minutolo, il quale introdotto dal Presidente Prof. J. De Nola e dalla Prof.ssa Ida Rampolla, parlerà su: "Influences et Presence Normandes et Angevines dans l’Heraldique Sicilienne".

Prima della presentazione del libro, il Prof. Fabio Scannapieco-Capece Minutolo presenterà ufficialmente il sito internet dell’Istituto Accademico "Araldica delle Due Sicilie" realizzato dal CircuitoMis della Multimedia Information System. I soci e gli interessati possono collegarsi su internet dal 26 gennaio visitando il sito www.araldicaduesicilie.com

La Direzione Commerciale

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I Cavalieri di Malta tornano in Russia


Roma - Dopo quasi due secoli, tornano i rapporti diplomatici tra la Federazione Russa e l'Ordine di Malta. Il protocollo d'intesa è stato firmato alla presenza del Gran Maestro frà Andrew Bertie, dal rappresentante di Mosca presso la Santa Sede, Ambasciatore Youri Karlov e dal Gran Cancelliere dell'Ordine. Le relazioni fra il Sovrano Militare Ordine di Malta e l'Impero Russo risalgono al 1797 quando li Gran Maestro - allora Emanuele de Rohan - aveva ancora la sede a Malta , mentre sul trono degli Zar sedeva l'Imperatore Paolo I che che mostrandosi amico dell'Ordine si fece proclamare Gran Maestro da quei pochi Cavalieri esistenti in Russia. Ma la Convenzione ebbe vita breve: già nel 1817, durante il regno dello Zar Alessandro I, i rapporti ebbero fine. Con i rivolgimenti all'Est, è dal 1989, l'anno del terremoto in Armenia, che l'Ordine di malta ha ripreso con le sue principali associazioni nazionali, l'opera umanitaria e di assistenza nelle varie regioni della Russia.

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Il giorno 19 Giugno 2001 alle ore 17:30, è stato presentato ufficialmente a Palermo, presso la Sala delle Lapidi a Palazzo Senatorio in piazza Pretoria, il sito internet "www. araldicaduesicilie.com" dell'Istituto Araldico delle Due Sicilie, realizzato dalla Multimedia Information System s.r.l.; essendo questo sito il primo nel suo genere in Sicilia verranno invitate numerose personalità cittadine, inoltre sarà possibile accedere alle iscrizioni alla Scuola di Araldica e Genealogia.

Sull'ultimo numero di "Mondello-Lido" del 07/10/2001 (ed. Palermo), è stato recensito il libro "Gotha" di Fabio Scannapieco Capece, e dato notizia del nostro sito.

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Il 31 Gennaio 2002 (giovedì) alle ore 17.30 sarà inaugurata la Scuola di araldica dell'Istituto Accademico Araldico delle Due Sicilie con una conferenza sull' "araldica Pontificia" presso il Salone del Chiostro dei padri Domenicani in Piazza San Domenico n. 1, Palermo; il ciclo di conferenze del seminario avrà durata quadrimestrale (1 volta al mese) ed è aperto a tutti. Le iscrizioni verranno formalizzate in loco direttamente il 31.

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Il giorno lunedì 13 gennaio 2003 alle ore 17.30 sarà inaugurato l’Anno Accademico 2002/2003 della Scuola di Araldica e Scienze Documentarie con un seminario promosso dall’Istituto Araldico delle Due Sicilie, sede di Palermo – www.araldicaduesicilie.com - con una conferenza su: “L’Araldica Pontificia”, con proiezione di diapositive, che si svolgerà nel Salone Santa Barbara presso il Chiostro dei Domenicani di piazza S. D omenico, 1 - Palermo.

Il Presidente dell’Istituto consegnerà i diplomi di Accademico ed ai nuovi partecipanti ed a quelli dell’anno scorso, mentre verrà bandito il Premio “The Herald Award” per il miglior elaborato su un tema Storico – Araldico siciliano.

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Il giorno venerdì 17 gennaio 2003 alle ore 17.00 sarà inaugurato l’Anno Accademico 2002/2003 della Scuola di Araldica e Scienze Documentarie con un seminario promosso dall’Istituto Araldico delle Due Sicilie, delegazione di Catania – www.araldicaduesicilie.com - con una conferenza su: “La Simbologia Araldica delle Crociate: i Monaci Guerrieri, l’Ordine di Malta e il suo Tesoro”, con proiezione di diapositive, che si svolgerà all’Istituto Scolastico “Parini” di via Quasimodo ang. Via Villini a Mare alla Scogliera, in Catania.

Il Presidente dell’Istituto consegnerà i diplomi di Accademico ed ai nuovi partecipanti ed a quelli dell’anno scorso, mentre verrà bandito il Premio “The Herald Award” per il miglior elaborato su un tema Storico – Araldico siciliano.

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DOMANDA DI RETTIFICAZIONE DI ATTO DELLO STATO CIVILE
Il sottoscritto Fabio Scannapieco - Alì Capece Minutolo, nato a Catania, residente a Palermo, via G. Raffaele, 7 (90139) di Vincenzo e di Amalia – Alì Capece Minutolo, di professione Consulente del Giudice presso il Tribunale di Palermo, ai sensi del Decreto D.P.R. n° 3962/2000 G. U. 29/03/2001

CHIEDE
la rettifica del proprio atto di Stato Civile, affinché il cognome Scannapieco – Alì Capece Minutolo diventi “Scannapieco – Alì Capece Minutolo di Collereale”, che è il cognome nella sua interezza.

Che il cognome materno, (aggiunto dal sottofirmato con Decreto del Min. Gr. e Giustizia, dic. 1999, qui allegato) sia nella sua interezza “Capece Minutolo di Collereale” è provato dall’iscrizione della famiglia ormai estinta della nonna materna dello scrivente, che è iscritto appunto “nell’Elenco Ufficiale delle Famiglie Nobili Italiane”, 1921, pubblicato dalla Consulta Araldica nel 1922 sotto gli auspici del Governo e qui allegato in estratto autenticato.

E’ provato altresì che il cognome è nella sua interezza “Capece Minutolo di Collereale” dalla disposizione testamentaria e dal testamento dell’ultimo appartenente della famiglia (che si allega in copia), il sig. Francesco Capece Minutolo, certificata dal Notaio Arrigo da Messina in data 10/01/1983, che è il pro-zio dell’istante e che viene nominato erede del patrimonio morale e storico di famiglia nonchè del patronimico.

E’ comprovato storicamente che il predicato “di Collereale” di fatto e da secoli, faceva parte integrante del cognome Capece Minutolo che da un certo punto in poi non fu più disgiunto dal predicato: addirittura in Messina, come è d’uso in Sicilia, secondo “l’uso ispanico” e come in altri casi analoghi, cioè di cognome che comprende il predicato, la famiglia Capece Minutolo è conosciuta solamente come “Collereale”, venendo appellati i suoi componenti come Adolfo Collereale o Francesco Collereale, omettendo addirittura parte del cognome Capece Minutolo; e come si denomina anche attualmente solo “Collereale” l’ospizio fondato dalla famiglia in Messina nel 1827 e tuttora esistente in via Catania 11, Messina. (cfr. Elenco Regione Sicilia IPAB – Istituti di beneficenza e Opere Pie).

E’ inoltre provato che il cognome nella sua interezza è “Capece Minutolo di Collereale” dalla certificazione dell’Istituto Accademico Araldico Genealogico delle Due Sicilie, attestante, tramite la sentenza spagnola, vidimata dal Ministero spagnolo degli Affari Pubblici, del Re d’Armi – “Cronista de Armas” della Provincia Autonoma di Castiglia e Leon e che dimostra l’ininterrotta ascendenza e linea genealogica dal primo investito alla nonna materna dello scrivente, che ha aggiunto quel cognome per estinzione della famiglia in de quo.

In punto di diritto, il diritto alla rettificazione in casi analoghi, nel tempo, è stato infatti riconosciuto al fine di portare un cognome nella sua interezza, nonché per preservarlo dall’estinzione laddove trattasi di cognome storico, che si è consolidato in cognome composto da due parti, o doppio, inscindibilmente: ciò è stato confermato dalla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 17/07/1981, su ricorso di Tomasi Carolina, che rettificò il cognome in “Tomasi di Lampedusa”.

Nel suddetto ricorso la Corte ritenne che l’Ufficiale di Stato Civile omise la “trascrizione dell’intero cognome del padre”: caso identico a quello della nonna materna e del pro-zio materno dell’istante, nei cui atti di nascita il predicato è omesso, anche perché nel 1905 e nel 1901 i titoli nobiliari ed annessi predicati erano riconosciuti legalmente e quindi era pleonastico inserirli come parte del cognome, diritto oggi invece costituzionalmente garantito dalla XIII Disposizione della Costituzione Italiana, comma 2 dove si recita: “I predicati nobiliari fanno parte del cognome”. L’intento dell’impianto della Carta Costituzionale era quello che, pur disconoscendo i titoli nobiliari alla XIV Disposizione Transitoria, non ne derivasse una lesione del diritto al nome ed è al contempo l’unica che appaia conciliabile con la “pari dignità sociale” garantito dall’art. 3 della Costituzione.

In dottrina ed in giurisprudenza, cfr. la citata sentenza della Corte d’Appello di Catania in data 2 luglio 1981 – Tomasi, e come ritenne la detta Corte d’Appello, non è necessario, comunque, procedere nella forma contenziosa che in ogni caso, non ha motivo di esperirsi laddove si è trattato di mancata trascrizione per semplice omissione.

Inoltre l’istanza si giustifica per le seguenti motivazioni:

a) Uso consuetudinario.

b) Ragioni e motivi familiari ed affettivi per preservarne l’estinzione e garantirne la memoria storica.

…omissis…

…omissis 2…

P. Q. M.

In forza di quanto sovraesposto e continuando ad affermare che è ben possibile assicurare il diritto al cognome individuale completo, evitando nello stesso tempo gli errori o le ipotesi di abuso o d’usurpazione di cognome, che si

CHIEDE
a codesta Autorità

ai sensi del D. P. R. n. 3962/2000 – G. U. del 30/12/2000, n° 303

1) la rettifica del doppio cognome affinché venga rettificato in “Scannapieco Alì Capece Minutolo di Collereale” in quanto e per i motivi sovraesposti nel corso dei secoli il cognome è stato con l’annesso predicato “di Collereale” ad esso connesso che è nella sua interezza ed integrità costituendo “diritto al nome” tutelato dal nostro Ordinamento;

2) conseguentemente ordinare all’Ufficiale di Stato Civile di Catania di eseguire la rettifica mediante annotazione a margine dell’atto di nascita N.2432 parte prima serie A (serv. secondo).

ALLEGATI

· Copia autenticata Elenco Uff. Nob. It. del 1922

· Copia Decreto di aggiunta di cognome Alì Capece Minutolo del 01/06/1999 Min. Gr. e G.

· Copia Certificazione di Stemma e Genealogia rilasciato dal Cronista De Armas di Castiglia e vidimato dal Ministero degli Affari Pubblici di Madrid.

· Sentenza di rettifica di cognome del Tribunale di Palermo di Maria Carmela Vanni del 05/04/1995 n. 265.

· Copia Testamento olografo e disposizione testamentaria di Francesco Capece Minutolo a favore di Fabio Scannapieco e nomina ad erede Universale della madre Amalia Alì Scannapieco.

· Copia riconoscimento del titolo Collereale del 1853 da parte della Commissione Governativa.

· Certificazioni e lettere di sodalizi per l’uso del cognome per intero: del Sacro Ordine Costantiniano, del Circolo della Vela Palermo et allegate 55 buste affrancate dalle Poste Italiane col cognome nella sua interezza.

· Copia di istanza al Ministero di Giustizia di Spagna per riabilitazione del titolo per legittima successione ereditaria con allegato albero genealogico.

· Autocertificazione di nascita dell’istante e copie dei certificati di nascita dei genitori dell’istante, della nonna materna Rosaria Capece Minutolo di Collereale e del pro-zio Materno Francesco Capece Minutolo e suo certificato di morte annesso al testamento.

· Sentenza di Lodo Arbitrale esecutiva Pretore Palermo dic./1999.

Con ogni ossequio, in fede

Pa, lì 06/06/2002

Firmato

Il richiedente



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L'azione civile è stata iniziata con un atto extragiudiziario,
eventuale prologo di citazione per causa civile:

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ATTO EXTRAGIUDIZIARIO
Palermo 09/11/2003

La D.ssa MARIA CARMELA VANNI DI SAN VINCENZO, nata a Palermo il 10/07/1961, ivi residente e domiciliate in via G. Raffaele, 7, ed elettivamente ai fini del presente atto in Palermo presso lo studio Legale che la rappresenta ed assiste in virtù di mandato in calce al presente atto;

PREMESSO

-che il giorno 13/11/1998 è deceduta a Palermo la Sig.ra Cammarata Maria Carolina, nata a Palermo il 18/04/1915;

-che la predetta con testamento olografo nominava eredi le Sigg.re:

a) Valenti Antonia Maria, nata a Palermo il 09/05/1940;

b) Vanni di San Vincenzo Maria Carmela, nata a Palermo il 10/07/1961;

c) Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964;

d) Vanni di San Vincenzo Domitilla, nata a Palermo il 13/09/1966;

e) Vanni di San Vincenzo Francesca, nata a Palermo il 09/04/1973;

-che nel testamento la dante causa espressamente così disponeva dei suoi beni:

“Lascio alla mia amata figlia Antonia Maria l’usufrutto di quel poco che posseggo, e per suo volere lascio direttamente alle mie quattro nipotine la casa di Palermo, appartamento di secondo piano di Piazza Giulio Cesare, 24 a Maria Carmela, Carla, Domitilla Francesca Vanni di San Vincenzo. La stessa cosa per Belvedere: sono tre lotto di terreno quota n° 1 mq 1584,83 “Pineta” lotto n° 2 mq 1514,32 confina Vallone – lotto n° 4 mq 2267,17 cassa riparata. Il primo piano a mia nipote Maria Carmela, che è sempre venuta ad abitarlo con Raimondo. Il piano terra a mia nipote Carla con le due camerette sottostanti ed il garage – e tutto ciò che è rimasto. A Domitilla e Francesca lascio le vecchie case ed il garage nel cortile ed a loro il lotto n° 1 e 2. Sarà mia figlia a sorteggiare questi due lotti. Ancora lascio a mia figlia Antonella ciò che mi verrà dalla divisione della mia Nonna Francesca Monroy Cammarata per precisione da mio padre Leoluca Cammarata Monroy. Desidero che siate tutti d’accordo e che vi vogliate sempre bene. Spero di essere stata giusta e che mi ricordiate con affetto. Maria Carolina Cammarata Valenti. Palermo 20/09/1996”.

-che in data 05/05/1999 la Sig.ra Valenti Antonia Maria, con atto rogito in Notar Citrolo Maurizio, rep. 7832/1098, reg.to a Palermo il 07/05/1999 al n° 5431 ha rinunciato alla eredità devoluta dalla madre Maria Carolina Cammarata Valenti.

-che pertanto uniche eredi della predetta testatrice risultano essere le quattro nipoti e precisamente: Vanni di San Vincenzo Maria Carmela, nata a Palermo il 10/07/1961; Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964; Vanni di San Vincenzo Domitilla nata a Palermo il 13/09/1966; Vanni di San Vincenzo Francesca nata a Palermo il 09/04/1973;

-che il 24/11/1999 le Sigg.re Valenti Antonia Maria, Vanni di San Vincenzo Carla e Vanni di San Vincenzo Domitilla presentavano e consegnavano al Notaio Maurizio Citrolo del Collegio Notarile di Palermo, con studio in Palermo via V.zo di Marco n° 4, il testamento olografo redatto dalla congiunta Sig.ra Maria Carolina Cammarata Valenti, incaricandolo di procedere alla pubblicazione;

-che in precedenza in data 11/05/1999 la Sig.ra Vanni di San Vincenzo Francesca presentava all’Ufficio del Registro di Corleone dichiarazione di successione acquisita al n° 153 Vol. 197, con la quale veniva attestato chela eredità della predetta Sig.ra Maria Carolina Cammarata Valenti, si è devoluta per legge alle Sigg.re Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964; Vanni di San Vincenzo Domitilla, nata a Palermo il 13/09/1966; Vanni di San Vincenzo Francesca, nata a Palermo il 09/04/1973, in rappresentazione della madre rinunciante Valenti Antonia Maria;

-che il 24/11/1999 il Notaio Maurizio Citrolo su delega e mandato delle Sigg.re Valenti Antonia Maria, Vanni di San Vincenzo Carla e Vanni di San Vincenzo Domitilla, senza convocare la istante ed in assenza anche di un’altra erede, procedeva alla pubblicazione del testamento olografo, contenuto in un foglio di carta uso bollo (non conservato in alcuna busta chiusa), che veniva annotato al repertorio n° 8447 della raccolta n° 1231, registrato il 14/12/1999 al n° 15243;

-che contestualmente alla pubblicazione del testamento il Notaio su mandato delle istanti Sigg.re Vanni di San Vincenzo Francesca, nata a Palermo il 09/04/1973, in rappresentazione della madre rinunciante Valenti Antonia Maria dava luogo al sorteggio dei due lotti “1 e 2” di Belvedere (in assenza di una delle interessate e soprattutto di una delle destinatarie) a favore delle beneficiarie indicate nel testamento e secondo le modalità meglio in esso descritte;

-che sempre in occasione della pubblicazione del testamento si procedeva alla dichiarazione di rinuncia al legato da parte della comparente e beneficiaria Valenti Antonia Maria, con conseguente consolidamento dell’usufrutto alla proprietà rispettivamente assegnata alle eredi nipoti nel testamento;

-che le comparenti Valenti Antonia Maria, Vanni di San Vincenzo Carla e Vanni di San Vincenzo Domitillaiin considerazione della esistenza di disposizioni testamentarie almeno apparenti a titolo particolare chiedevano al Notaio la trascrizione dell’atto di pubblicazione del testamento, effettuando delle dichiarazioni sia in ordine alle esatte generalità anagrafiche delle beneficiarie ed anche in ordine alla descrizione catastale degli immobili oggetto del testamento, senza esibire al Notaio i certificati storici catastali degli immobili in questione;

-che in riferimento all’immobile “Belvedere” sito a Corleone espressamente la testatrice ha nominato eredi le quattro nipoti assegnando in maniera chiara ad ognuna di esse i singoli beni immobili e pertinenze che lo compongono;

-che in particolare il lotto n° 4 è stato così assegnato: a) alla D.ssa Vanni di San Vincenzo Maria Carmela il primo piano; b) alla D.ssa Avv. Vanni di San Vincenzo Carla il piano terra, oltre le due camerette sottostanti ed il garage e tutto ciò che è rimasto; c) alla D.ssa Avv. Vanni di San Vincenzo Domitilla ed alla D.ssa Avv. Vanni di San Vincenzo Francesca le vecchie case ed il garage nel cortile (oltre a queste due ultime beneficiarie anche i lotti n° 1 e 2);

-che il lotto in questione ed esattamente il lotto numero quattro, esteso mq 2.267,17, è composto da una superficie di terreno libera da costruzioni, dalla casa principale denominata ed individuata dalla testatrice come “casa riparata”; da altri fabbricati rurali denominati ed individuati dalla testatrice come “vecchie case”e da un “garage nel cortile”;

-che avendo la testatrice disposto unicamente a favore delle beneficiarie soltanto l’attribuzione delle costruzioni insistenti nel lotto 4, senza alcuna specifica e diretta attribuzione della superficie di terreno libero di cui il lotto in questione è costituito;

-che pertanto, in riferimento a tale terreno, si è formata tra tutte le quattro nipoti beneficiarie delle singole unità immobiliari e costruzioni insistenti nel lotto 4, una comunione ereditaria in parti eguali sull’intero terreno di cui fa parte il lotto in questione;

-che in conseguenza le Sigg.re: Vanni di San Vincenzo Maria Carmela, nata a Palermo il 10/07/1961; Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964; Vanni di San Vincenzo Domitilla nata a Palermo il 13/09/1966 e Vanni di San Vincenzo Francesca nata a Palermo il 09/04/1973, risultano tutte comproprietarie in parti eguali del terreno di cui è composto il lotto numero quattro esteso in superficie catastale are 12,13, al netto delle costruzioni ivi esistenti, censito al NCT alla partita 28501, foglio 74;

-che erroneamente, nell’atto di pubblicazione del testamento olografo, ed in particolare nella parte in cui ai punti 4 e 5, si è proceduto alla assegnazione delle singole quote di eredità in favore delle beneficiarie, con richiesta di trascrizione del testamento, attribuendo unicamente alla Sig.ra D.ssa Avv. Vanni di San Vincenzo Carla il terreno in questione limitamente alla particella 234, sul rilievo che la testatrice, disponendo a favore della predetta nipote “il piano terra con le due camerette sottostanti ed il garage e tutto ciò che rimane” avesse voluto assegnare ed attribuire alla medesima anche l’intera estensione del terreno di cui il lotto n° 4 è costituito, oltre ad un inesistente terreno sottostrada al fabbricato denominato “Casa Riparata”;

-che in verità tale volontà non si ricava dalla scheda testamentaria, mentre al contrario è certo che la testatrice abbia voluto disporre di tale terreno e per tutta le sua intera estensione, a favore delle quattro nipoti in parti eguali, senza alcuna preferenza; mentre è stata coartata ed alterata, così facendo la volontà della “de-cuius”;

-che in effetti, con l’assegnazione a ciascuna di esse di singole unità immobiliari (insistenti sul medesimo lotto e sullo stesso terreno, costituiti da case principali, vecchie case e garage) senza alcuna specifica, autonoma e distinta attribuzione ad una sola di esse o di alcune del terreno, ha voluto significare la costituzione di una comproprietà e comunione sull’intera estensione del terreno tra tutte le eredi;

-che si rende necessaria una rettifica dell’atto di pubblicazione del testamento olografo nella parte in cui si dovrà precisare che l’intera parte di terreno, al netto delle costruzioni, facente parte del lotto numero quattro si appartiene in comproprietà e comunione fra tutte le Sig.re Vanni di San Vincenzo Maria Carmela, nata a Palermo il 17/07/1961; Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964; Vanni di San Vincenzo Domitilla nata a Palermo il 13/09/1966; Vanni di San Vincenzo Francesca nata a Palermo il 09/04/1973;

-che alcune delle beneficiarie hanno inteso esercitare su alcuni beni ed immobili non a loro assegnati dalla testatrice in via esclusiva, dei diritti, delle pretese e delle aspettative infondate, illegittime e non dovute e privando la sottoscritta del legittimo esercizio del diritto di comproprietà e possesso di alcuni beni; infatti la Vanni Carla ha occupato materialmente l’appartamento sito in Palermo, oggetto del lascito in comunione (Piazza G. Cesare, 24) là ove è domiciliata a tutti gli effetti;

CHIEDE

al Sig. Notaio Maurizio Citrolo del Collegio Notarile di Palermo la convocazione di tutte le eredi beneficiarie del testamento della defunta Sig.ra Maria Carolina Cammarata Valenti al fine di procedere alla rettifica e relativa trascrizione dell’atto di pubblicazione del testamento olografo in esame, con l’attribuzione in parti eguali del terreno di cui è composto il lotto numero quattro di Belvedere del territorio di Corleone, esteso catastalmente are 12,13 censito al NCT alla partita 28501 foglio 74 alle Sig.re Vanni di San Vincenzo Maria Carmela, nata a Palermo il 17/07/1961; Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964; Vanni di San Vincenzo Domitilla nata a Palermo il 13/09/1966; Vanni di San Vincenzo Francesca nata a Palermo il 09/04/1973.

ASSEGNA

Termine di giorni trenta dalla notificazione del presente atto extragiudiziario per concordare la convocazione di tutte le parti davanti al Notaio Maurizio Citrolo;

AVVERTE

-che in mancanza di consenso di tutte le eredi alla rettifica dell’atto di pubblicazione del testamento secondo le modalità sopra descritte e di rifiuto del Notaio di eseguire la chiesta rettifica, la sottoscritta sarà costretta a tutelare giudizialmente i propri interessi;

INTIMA

alle sorelle Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964; Vanni di San Vincenzo Domitilla nata a Palermo il 13/09/1966; Vanni di San Vincenzo Francesca nata a Palermo il 09/04/1973 di astenersi dal compiere atti di disposizione, presentare istanze e quant’altro su beni ed immobili a loro non assegnati dalla testatrice, rispettando esattamente la volontà della nonna.

Palermo 09/11/2003

Nomino per rappresentarmi ed assistermi nella presente procedura extragiudiziaria il mio legale di fiducia al quale conferisco i poteri di legge e presso il cui studio eleggo domicilio.

ATTO DI NOTIFICAZIONE:

Notaio Maurizio Citrolo, con studio in via Notarbartolo, 7 – Palermo, e alle comparenti il rogito.


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E' stato inviato esposto/denuncia al relativo Consiglio Notarile".


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"NOTE TECNICHE NELL'INTERESSE DELLA DOTT.SSA MARIA CARMELA CAROLINA VANNI DI SAN VINCENZO - PERIZIA GIURATA DEL PROFESSIONISTA AUTORE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN CONTRADA CHIOSI - BELVEDERE" L'anno 2004, in Palermo il sottoscritto Architetto autore del piano di lottizzazione in Contrada Chiosi - Belvedere del Comune di Corleone, iscritto agli ordini degli Architetti di Palermo per incarico della Signora Vanni di San Vincenzo Maria Carmela Carolina, di rendere consulenza tecnica in ordine all'atto di pubblicazione del testamento olografo della defunta di lei nonna materna Baronessa Maria Carolina Cammarata Valenti, PREMESSO Omissis Che il lotto in questione ed esattamente il lotto n° 4, esteso mq. 2.267,17 è composto da una superficie di terreno e da costruzioni costituite dalla casa principale denominata ed individuata dalla testatrice come "casa riparata" e da altri fabbricati rurali denominati ed individuati dalla testatrice come "vecchie case" e da un garage nel "cortile" che si trova ad unlivello di terreno più basso. Si fa presente Che erroneamente, nell'atto di pubblicazione del testamento olografo, ed in particolare nella parte in cui ai punti 4 e 5, si è proceduto alla assegnazione delle singole quote di eredità in favore delle beneficiarie, con richiesta di trascrizione del testamento, attribuendo unicamente alla sig.ra Vanni di San Vincenzo Carla il terreno in questione, limitatamente alla particella 234, essendo invece in comunione alle sole due proprietà dell'immobile indiviso e non frazionato. Che in verità tale volontà non si ricava dalla scheda testamentaria, mentre al contrario, è certo che la testatrice abbia voluto disporre di tale terreno e per tutta la sua intera estensione a favore delle sigg.re Vanni di San Vincenzo Maria Carmela e Vanni di San Vincenzo Carla in quanto è chiaro che, tale terreno fa parte della casa riparata; mentre alle sigg.re Vanni di San Vincenzo Domitilla e Vanni di San Vincenzo Francesca solo le vecchie case e il garage "nel cortile" che si trovano su un livello diverso della "casa riparata" e quindi saranno delimitate a parte da una corte esclusiva e munita da servitù prediale. Che la planimetria allegata all'atto non è firmata da un tecnico abilitato né risulta essere rilasciata dall'UTE di Palermo. TRIBUNALE DI PALERMO Il tecnico fa giuramento sulla presente perizia.

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Al Comando della Stazione dei Carabinieri Palermo/Crispi

Via Del Carabiniere

Angolo via Del Fante, 58

Palermo, 90147.

ATTO DI DENUNCIA/QUERELA

Palermo 14/11/2003
Il sottofirmato Dott. Fabio Scannapieco Alì Capece Minutolo, SCNFBA52M06C351X, di professione Consulente del Giudice presso il Tribunale di Palermo, residente in Palermo via G. Raffaele, 7 (90139), in proprio ed in qualità di persona al corrente della notizia di reato (notitia criminis),

PREMESSO
-che il giorno 13/11/1998 è deceduta a Palermo la Sig.ra Cammarata Maria Carolina, nata a Palermo il 18/04/1915;

-che la predetta con testamento olografo nominava eredi le Sigg.re:

a) Valenti Antonia Maria, nata a Palermo il 09/05/1940;

b) Vanni di San Vincenzo Maria Carmela, nata a Palermo il 10/07/1961;

c) Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964;

d) Vanni di San Vincenzo Domitilla, nata a Palermo il 13/09/1966;

e) Vanni di San Vincenzo Francesca, nata a Palermo il 09/04/1973;

-che nel testamento la dante causa espressamente così disponeva dei suoi beni:

“Lascio alla mia amata figlia Antonia Maria l’usufrutto di quel poco che posseggo, e per suo volere lascio direttamente alle mie quattro nipotine la casa di Palermo, appartamento di secondo piano di Piazza Giulio Cesare, 24 a Maria Carmela, Carla, Domitilla Francesca Vanni di San Vincenzo. La stessa cosa per Belvedere: sono tre lotto di terreno quota n° 1 mq 1584,83 “Pineta” lotto n° 2 mq 1514,32 confina Vallone – lotto n° 4 mq 2267,17 cassa riparata. Il primo piano a mia nipote Maria Carmela, che è sempre venuta ad abitarlo con Raimondo. Il piano terra a mia nipote Carla con le due camerette sottostanti ed il garage – e tutto ciò che è rimasto. A Domitilla e Francesca lascio le vecchie case ed il garage nel cortile ed a loro il lotto n° 1 e 2. Sarà mia figlia a sorteggiare questi due lotti. Ancora lascio a mia figlia Antonella ciò che mi verrà dalla divisione della mia Nonna Francesca Monroy Cammarata per precisione da mio padre Leoluca Cammarata Monroy. Desidero che siate tutti d’accordo e che vi vogliate sempre bene. Spero di essere stata giusta e che mi ricordiate con affetto. Maria Carolina Cammarata Valenti. Palermo 20/09/1996”.

-che in data 05/05/1999 la Sig.ra Valenti Antonia Maria, con atto rogito in Notar Citrolo Maurizio, rep. 7832/1098, reg.to a Palermo il 07/05/1999 al n° 5431 ha rinunciato alla eredità devoluta dalla madre Maria Carolina Cammarata Valenti.

-che pertanto uniche eredi della predetta testatrice risultano essere le quattro nipoti e precisamente: Vanni di San Vincenzo Maria Carmela, nata a Palermo il 10/07/1961; Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964; Vanni di San Vincenzo Domitilla nata a Palermo il 13/09/1966; Vanni di San Vincenzo Francesca nata a Palermo il 09/04/1973;

-che il 24/11/1999 le Sigg.re Valenti Antonia Maria, Vanni di San Vincenzo Carla e Vanni di San Vincenzo Domitilla presentavano e consegnavano al Notaio Maurizio Citrolo del Collegio Notarile di Palermo, con studio in Palermo via V.zo di Marco n° 4, il testamento olografo redatto dalla congiunta Sig.ra Maria Carolina Cammarata Valenti, incaricandolo di procedere alla pubblicazione;

-che in precedenza in data 11/05/1999 la Sig.ra Vanni di San Vincenzo Francesca presentava all’Ufficio del Registro di Corleone dichiarazione di successione acquisita al n° 153 Vol. 197, con la quale veniva attestato chela eredità della predetta Sig.ra Maria Carolina Cammarata Valenti, si è devoluta per legge alle Sigg.re Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964; Vanni di San Vincenzo Domitilla, nata a Palermo il 13/09/1966; Vanni di San Vincenzo Francesca, nata a Palermo il 09/04/1973, in rappresentazione della madre rinunciante Valenti Antonia Maria;

-che il 24/11/1999 il Notaio Maurizio Citrolo su delega e mandato delle Sigg.re Valenti Antonia Maria, Vanni di San Vincenzo Carla e Vanni di San Vincenzo Domitilla, senza convocare la istante ed in assenza anche di un’altra erede, procedeva alla pubblicazione del testamento olografo, contenuto in un foglio di carta uso bollo (non conservato in alcuna busta chiusa), che veniva annotato al repertorio n° 8447 della raccolta n° 1231, registrato il 14/12/1999 al n° 15243;

-che contestualmente alla pubblicazione del testamento il Notaio su mandato delle istanti Sigg.re Vanni di San Vincenzo Francesca, nata a Palermo il 09/04/1973, in rappresentazione della madre rinunciante Valenti Antonia Maria dava luogo al sorteggio dei due lotti “1 e 2” di Belvedere (in assenza di una delle interessate e soprattutto di una delle destinatarie) a favore delle beneficiarie indicate nel testamento e secondo le modalità meglio in esso descritte;

-che sempre in occasione della pubblicazione del testamento si procedeva alla dichiarazione di rinuncia al legato da parte della comparente e beneficiaria Valenti Antonia Maria, con conseguente consolidamento dell’usufrutto alla proprietà rispettivamente assegnata alle eredi nipoti nel testamento;

-che le comparenti Valenti Antonia Maria, Vanni di San Vincenzo Carla e Vanni di San Vincenzo Domitillaiin considerazione della esistenza di disposizioni testamentarie almeno apparenti a titolo particolare chiedevano al Notaio la trascrizione dell’atto di pubblicazione del testamento, effettuando delle dichiarazioni sia in ordine alle esatte generalità anagrafiche delle beneficiarie ed anche in ordine alla descrizione catastale degli immobili oggetto del testamento, senza esibire al Notaio i certificati storici catastali degli immobili in questione;

-che in riferimento all’immobile “Belvedere” sito a Corleone espressamente la testatrice ha nominato eredi le quattro nipoti assegnando in maniera chiara ad ognuna di esse i singoli beni immobili e pertinenze che lo compongono;

-che in particolare il lotto n° 4 è stato così assegnato: a) alla D.ssa Vanni di San Vincenzo Maria Carmela il primo piano; b) alla D.ssa Avv. Vanni di San Vincenzo Carla il piano terra, oltre le due camerette sottostanti ed il garage e tutto ciò che è rimasto; c) alla D.ssa Avv. Vanni di San Vincenzo Domitilla ed alla D.ssa Avv. Vanni di San Vincenzo Francesca le vecchie case ed il garage nel cortile (oltre a queste due ultime beneficiarie anche i lotti n° 1 e 2);

-che il lotto in questione ed esattamente il lotto numero quattro, esteso mq 2.267,17, è composto da una superficie di terreno libera da costruzioni, dalla casa principale denominata ed individuata dalla testatrice come “casa riparata”; da altri fabbricati rurali denominati ed individuati dalla testatrice come “vecchie case”e da un “garage nel cortile”;

-che avendo la testatrice disposto unicamente a favore delle beneficiarie soltanto l’attribuzione delle costruzioni insistenti nel lotto 4, senza alcuna specifica e diretta attribuzione della superficie di terreno libero di cui il lotto in questione è costituito;

-che pertanto, in riferimento a tale terreno, si è formata tra tutte le quattro nipoti beneficiarie delle singole unità immobiliari e costruzioni insistenti nel lotto 4, una comunione ereditaria in parti eguali sull’intero terreno di cui fa parte il lotto in questione;

-che in conseguenza le Sigg.re: Vanni di San Vincenzo Maria Carmela, nata a Palermo il 10/07/1961; Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964; Vanni di San Vincenzo Domitilla nata a Palermo il 13/09/1966 e Vanni di San Vincenzo Francesca nata a Palermo il 09/04/1973, risultano tutte comproprietarie in parti eguali del terreno di cui è composto il lotto numero quattro esteso in superficie catastale are 12,13, al netto delle costruzioni ivi esistenti, censito al NCT alla partita 28501, foglio 74;

-che erroneamente, nell’atto di pubblicazione del testamento olografo, ed in particolare nella parte in cui ai punti 4 e 5, si è proceduto alla assegnazione delle singole quote di eredità in favore delle beneficiarie, con richiesta di trascrizione del testamento, attribuendo unicamente alla Sig.ra D.ssa Avv. Vanni di San Vincenzo Carla il terreno in questione limitamente alla particella 234, sul rilievo che la testatrice, disponendo a favore della predetta nipote “il piano terra con le due camerette sottostanti ed il garage e tutto ciò che rimane” avesse voluto assegnare ed attribuire alla medesima anche l’intera estensione del terreno di cui il lotto n° 4 è costituito, oltre ad un inesistente terreno sottostrada al fabbricato denominato “Casa Riparata”;

-che in verità tale volontà non si ricava dalla scheda testamentaria, mentre al contrario è certo che la testatrice abbia voluto disporre di tale terreno e per tutta le sua intera estensione, a favore delle quattro nipoti in parti eguali, senza alcuna preferenza; mentre è stata coartata ed alterata, così facendo la volontà della “de-cuius”;

-che in effetti, con l’assegnazione a ciascuna di esse di singole unità immobiliari (insistenti sul medesimo lotto e sullo stesso terreno, costituiti da case principali, vecchie case e garage) senza alcuna specifica, autonoma e distinta attribuzione ad una sola di esse o di alcune del terreno, ha voluto significare la costituzione di una comproprietà e comunione sull’intera estensione del terreno tra tutte le eredi;

-che alcune delle beneficiarie hanno inteso esercitare su alcuni beni ed immobili non a loro assegnati dalla testatrice in via esclusiva, dei diritti, delle pretese e delle aspettative infondate, illegittime e non dovute e e privando la moglie del sottoscritto del legittimo esercizio del diritto di comproprietà e possesso di alcuni beni; infatti la Vanni Carla ha occupato materialmente l’appartamento sito in Palermo, oggetto del lascito in comunione (Piazza G. Cesare, 24) là ove è domiciliata a tutti gli effetti.

DENUNCIA\QUERELA
ai sensi del N. Cod. Penale, nei confronti e contro Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25/10/1964, Avvocato, residente a Milano e di fatto domiciliata a Palermo, Piazza G. Cesare, 24, piano II°, interno 2, C.F. VNN CRL 64R65 G273F, di professione casalinga.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1 – Essendo il giorno 13 novembre 1998, deceduta in Palermo la Sig.ra Cammarata Maria Carolina vedova Valenti, come risulta dall’Estratto del registro degli atti di morte dell’Ufficio di Stato Civile n.48 vol. 2359 anno ‘98 parte seconda, che era nata a Palermo giorno 15/04/1915 e residente a Corleone/Belvedere – contrada Chiosi, ella aveva già avvertito la nipote ex figlia, (figlia cioè di Valenti Antonia Maria, vedova Vanni), la Dott.ssa Maria Carmela Carolina Vanni di San Vincenzo, di aver redatto un testamento olografo e gliene consegnava in vita una copia in foglio fotostatico. In tale testamento la figlia Valenti Antonia Maria, vedova Vanni, veniva beneficiata soltanto del legato di usufrutto, mentre la nuda proprietà veniva destinata alle nipoti, ex filia. Incuranti dell’esistenza di questo testamento che veniva pubblicato solo il 24 novembre 1999, a più di un anno di distanza dal decesso della de cuius, la sullodata figlia Valenti Antonia Maria, rinunciava a tutta l’eredità subito dopo la morte della madre Carolina Cammarata il giorno 05/05/1999 agli atti del Notaio Maurizio Citrolo, rep. 7832/1098. Successivamente, a seguito di questa rinuncia, veniva presentata una dichiarazione di successione per Legge all’Ufficio del Registro di Corleone il giorno 11/05/1999 al n. 153 Vol. 197; Dichiarazione di Successione legittima firmata e presentata da Vanni di San Vincenzo Francesca. La sullodata Vanni Francesca e le sorelle Vanni di San Vincenzo Carla e Vanni di San Vincenzo Domitilla, vengono convocate dal detto Notaro Citrolo per la pubblicazione del testamento de quo, ma il detto Notaio non convoca la figlia primogenita Maria Carmela: il testamento viene pubblicato anche con la firma di Valenti Antonia Maria che firma il rogito, quando peraltro aveva già rinunciato all’eredità. La rinuncia all’eredità in toto, ha dato la stura alle figlie Carla Domitilla e Francesca di poter chiedere l’intestazione della licenza edilizia attraverso l’atto sostitutivo di notorietà falsificato con delega alla Carla Vanni che si allega, ma anche alla falsificazione delle particelle catastali e della planimetria pubblicati nel testamento attraverso la presentazione di falsi documenti catastali ottenuti con la voltura della dichiarazione di successione legittima. Le sullodate Vanni Francesca Domitilla e Carla, solo in qualità di coeredi con la dichiarazione di successione legittima sarebbero state le possibili utenti di delega per la co-intestazione della licenza edilizia per contributo terremotati del Comune di Corleone. Ma le summenzionate hanno avuto tale diritto solo per la presentazione di dichiarazione di successione “legittima”, mentre a seguito del testamento olografo di Cammarata Maria Carolina, che attribuisce la casa oggetto del contributo a due soli coeredi – la Dottoressa Maria Carmela Vanni e Carla Vanni, - le citate Vanni Domitilla e Vanni Francesca, nessun diritto hanno di chiedere e di delegare per l’intestazione della licenza e quindi di delegare con atto notorio, (del 1999), soprattutto dopo la pubblicazione del testamento, perché non proprietarie dell’immobile summenzionato oggetto del contributo: la malafede delle soprammentovate, che pur si proclamano Avvocatesse, si evidenzia e si palesa in tutta la sua evidenza nel contenuto dolosamente in malafede, di una lettera (che si allega) del 2002 della Carla Vanni di San Vincenzo (Avvocato!) indirizzata al legale della Dott.ssa Maria Carmela Vanni, l’Avv. Cavoli Vittorio nella quale la citata Avv. Carla Vanni, in occasione dello scadere della licenza dopo i 3 anni (dal 1999 al 2002), ne chiede il rinnovo richiedendo pur sempre una delega per la nomina a se stessa della licenza, ed in nome delle altre coeredi, che coeredi non sono della casa secondo il volere del de cuius, quando essa stessa aveva firmato la pubblicazione del testamento col rogito del Notaio Citrolo del novembre 1999 e quindi la summentovata Vanni Carla tentava di reiterare la intestazione a 4 soggetti, mentre per testamento la casa veniva attribuita solo alle due proprietarie summenzionate.

Tale lettera che si allega, contiene altresì minacce di adire “le vie legali per la tutela del mio diritto e per il risarcimento di tutti i danni”, mostra non solo la malafede, esercitata con perfida malvagità, ma l’assoluta incompetenza professionale e mancanza di deontologia professionale della stessa Avvocatessa, laddove ironicamente essa stessa afferma di restarsi “sorpresa del contenuto della sua”.

2 – Il sottofirmato chiede inoltre di verificare quale fosse la ragione per cui la sullodata Valenti Antonia Maria, rinunciava in toto all’eredità, mentre la stessa era custode ed era in possesso del testamento olografo della di lei madre, la de cuius summenzionata: quindi era a conoscenza dell’esistenza del testamento, e risulta non rispondente al vero quanto asserito nel rogito de quo di averlo rinvenuto solo dopo più di un anno dalla morte della de cuius (anche perché come già detto, in narrativa, la Dottoressa Maria Carmela ne custodiva una copia). Per quale ragione poi l’Avv. Francesca Vanni presentava, sottoscrivendola, nel 1999 una pleonastica dichiarazione di successione legittima, e le stesse Vanni, né il Notaio, non hanno mai presentato quella “testamentaria”, dichiarazione di successione testamentaria che, a seguito della pubblicazione del testamento, veniva presentata e firmata dalla Dott.ssa Maria Carmela Carolina Vanni di San Vincenzo, nel dicembre 2002. E’ proprio attraverso la previa “successione legittima”, causata dalla rinuncia all’eredità di Valenti Antonia Maria, (che ne è la responsabile), che, una volta volturata quest’ultima al catasto, le sullodate Vanni presentavano i relativi certificati catastali che venivano a mutare e modificare le particelle catastali stesse, nonché presentavano una falsa planimetria, non appartenente all’Architetto citato nel rogito perché non da lui sottoscritta e priva altresì del bollo del catasto, fino ad intestarsi solo a Carla Vanni il terreno condominiale della summenzionata casa, ancorché indivisa e non frazionata, privandolo alla coerede Vanni Maria Carmela e poi annotandolo in errata Trascrizione, mentre il summenzionato Notaro Citrolo, che accettava i suddetti documenti catastali volturati con la successione legittima non richiedeva le particelle storiche (cosa di cui era al corrente avendolo menzionato nella prima parte del suo rogito), ed elencava soltanto nel capitolo dell’elenco dei beni del rogito, il “piano – terreno” con “piano e terreno”; e lo stesso stravolgeva l’attribuzione del lotto 4 con interpretazione errata del testo del testamento olografo. Il detto Notaio non presentava poi la dichiarazione di successione testamentaria. La dichiarazione di successione testamentaria che veniva, come detto, presentata e firmata esclusivamente dalla moglie dello scrivente nel dicembre 2002, nonché solo dalla stessa trascritta e volturata agli uffici catastali (e non dal Notaio).

MOTIVI
1 – Occultamento del testamento olografo (che veniva nascosto): come già detto in narrativa, la Dott.ssa Maria Carmela Carolina di San Vincenzo era in possesso di una copia in foglio fotostatico del testamento de quo ed è provato dai numerosi telegrammi inviati che ella ne sollecitava la pubblicazione; lo stesso testamento veniva, invece, nascosto ed occultato dalla summentovata Vanni Carla, in quanto presumibilmente non soddisfatta della volontà ivi rappresentata perché presumeva, essendo stata presa a battesimo dalla de-cuius, di essere maggiormente avvantaggiata. Pertanto non corrisponde a verità quanto asserito nel rogito dalle comparenti “che ora è stato rinvenuto un testamento olografo” e dopo più di un anno dal decesso e dall’apertura della successione.

2 – Mutamento della volontà del de-cuius: La dichiarazione di successione legittima è stata scientemente presentata, previo consenso e previa rinuncia all’eredità della madre Valenti Antonia Maria, unica erede legittima fino all’atto di rinuncia del maggio 1999, preso dal Notaio Citrolo Maurizio, (vedi nota nel rogito de quo); e ciò al fine, sia di intestare la licenza edilizia a quattro soggetti, invece che alle due sole proprietarie come da testamento, e quindi probabilmente per ottenere un contributo terremotati - maggiorato dal Comune di Corleone, nonché tramite la gestione all’unica intestataria (Vanni Carla), ottenuta nel 1999 con uso di atto falso, l’atto sostitutivo di notorietà con la firma contraffatta di Vanni di San Vincenzo Maria Carmela (che si allega), ma anche al fine di presentare al Notaio (per la pubblicazione del testamento), attraverso la voltura della dichiarazione di successione legittima, i certificati catastali volturati con detta erroneamente dolosa successione legittima, che venivano a modificare le particelle dello stato dei luoghi ed a stravolgere il lotto 4, nel quale veniva estrapolato il terreno condominiale relativo alla particella 234 che la Carla Vanni si faceva attribuire, appropriandosene, dal Notaio, il quale non le richiedeva e non richiedeva alle comparenti, i certificati storici catastali, avendo egli, come annotato nel suo rogito, effettuato lui stesso la rinuncia all’eredità della unica erede legittima ed essendo al corrente che era stata presentata una dichiarazione di successione per legge, in quanto egli stesso lo scrive nel rogito.

3 – Alterazione del testo dell’olografo: Il Notaio trascriveva non come si dice nel testamento olografo "piano terreno a mia nipote Carla", ma "lascio il piano terra a mia nipote Carla" e nella seconda parte del rogito, nell’elenco dei beni, relativamente alla descrizione dei lotti che circondano la “Casa Riparata” e nella fattispecie nella descrizione del lotto 4, viene destinato ed attribuito un fantomatico “terreno e sottostrada”, parole che non compaiono nel testo dell’olografo, ma di pura invenzione e che sono servite per attribuire l’intero terreno condominiale che circonda la “Casa Riparata” insistente nel lotto 4 alla sola Vanni Carla e per ripetere nella trascrizione che a costei va la proprietà del “piano terra e terreno”, mentre è impossibile staccare un terreno circostante con particella inesistente denominata “terreno”, da una casa indivisa ed annotata nel rogito (nell’elenco dei beni) “da frazionare”. Si chiede a codesta Autorità se si profili il reato di appropriazione indebita nell’essersi fatta intestare la Vanni Carla solo a lei tutto il terreno condominiale, ex-particella 234, avendo potuto, nelle more, la summentovata anche alienarlo, con danno alle altre condomine (che sono tutte le coeredi).

4 – Dichiarazioni mendaci nel rogito: Oltre alla dichiarazione mendace del rinvenimento postumo del testamento, quando sia nell’ambito familiare – parentale che delle amicizie si era al corrente dell’esistenza del testamento de quo, le comparenti affermano le seguenti dichiarazioni mendaci: A) Non risulta corrispondente al vero, come dichiarato dalle comparenti, che vi sia difformità tra le densità annotate dalla testatrice nell’olografo e quelle catastali, per via della lottizzazione, ma a causa della voltura della dichiarazione legittima. B) Non corrisponde al vero che la planimetria allegata sia dell’Architetto menzionato nel rogito, ossia l’Arch. D’Antoni da Corleone, perché essa non è sottoscritta da alcun tecnico e tanto meno nella fattispecie dall’Arch. D’Antoni, inoltre la suddetta planimetria non è redatta su carta intestata con relativo bollo dell’Ufficio del Catasto Urbano.

Secondo la sentenza della Cassazione del 24/02/1971 (in Cass. P.M. 72/1219), per la configurazione del delitto di falsità non è richiesto il solo profitto, ma il vantaggio può consistere in qualsiasi utilità, sicchè il reato sussiste anche quando si sarebbe potuto ottenere il risultato finale con scrittura vera e genuina.

5 – Omissione e mancata presentazione di dichiarazione di successione testamentaria e di relativa voltura al Catasto.

Il testamento de quo così pubblicato, risulta invero, inefficace in quanto non è stata presentata la relativa dichiarazione di successione testamentaria, né la conseguente voltura catastale, che, di contro, sono state presentate dalla Dott.ssa Maria Carmela Vanni (non convocata dal Notaio alla pubblicazione del testamento de quo della nonna Maria Carolina Cammarata). E’ peraltro consolidata consuetudine che un Notaio si accollì l’onere della presentazione, dopo la pubblicazione di un testamento della successione testamentaria e di effettuarne le relative volture. Ma il Notaio Citrolo ci ha dichiarato che non l’ha eseguito poiché è stata la Vanni Carla ad offrirsi affermando che sarebbe stata lei a presentarle: cosa che poi non ha fatto per non mutare lo “status quo” (e nella speranza e quasi certezza che la sorella Maria Carmela difficilmente si sarebbe potuta accorgere del doloso artifizio, e con ogni probabilità avrebbe presentato le suddette pratiche dopo lo spirare della prescrizione ai 5 anni).

A comprova ed a dimostrazione del dolo messo in atto dalla Vanni Carla al fine di appropriarsi del vasto terreno condominiale, e per l’appunto la presentazione di dichiarazione di successione legittima, effettuata scientemente, previo accordo con la madre erede legittima, rinunziante, ma anche al fine di poter, attraverso la predetta dichiarazione legittima, dimostrare al Comune che le eredi erano quattro, anzicchè due sole proprietarie della casa, oggetto del contributo terremotati, in modo da aumentare le dette quote – contributo da due a quattro. Si allega a comprova di ciò, l’atto sostitutivo di notorietà, con firma contraffatta di Vanni Maria Carmela per la delega alla Vanni Carla (insieme alle altre due deleghe delle altre sorelle) della licenza edilizia rinnovata con l’uso di detto atto falso nel 1999 (e per il quale è pendente procedimento penale presso la Procura di Termini Imprese).

A comprova del dolo e della malafede altresì, della Vanni Carla, si allega una lettera da lei inviata all’Avv. Vittorio Cavoli, legale di Vanni Maria Carmela, in cui la Vanni Carla, tenta di reiterare il reato di auto-intestarsi una nuova licenza, allo scadere di quella ottenuta nel 1999 con l’atto falso, e ciò nel 2002, quando già era stato pubblicato il testamento, presente la Vanni Carla, che quindi non poteva scrivere a nome delle altre eredi, perché eredi non sono in quanto la casa, oggetto del contributo, è stata destinata per volontà testamentaria a due sole eredi (la Dott.ssa Vanni Maria Carmela e Vanni Carla).

Il sottoscritto chiede la punizione per tutti quei reati che l’Autorità Giudiziaria ritenga di ravvisare, e nel riservarsi di chiedere in sede civile, con intervento “ad adiuvandum”, di verificare ove si profili ex-art. 536 C.C., violazione di “quota di legittima” a seguito della rinuncia della madre Valenti Antonia, nonché si profili “l’indegnità a succedere”, ex art. 463 C.C., delle sullodate Vanni, e riservandosi ogni azione in sede civile ex-artt. 624-482-1434/1440 ed ex-artt. 762/763/1425 ed azione di nullità del rogito ex-art. 1422 e con istanza di esercizio dell’azione civile nel Proc. Penale, ex-art. 23 (capo secondo) C.P.P.

P.Q.M.

Il sottofirmato conferma l’odierna denuncia/querela e si dice pronto ad integrare la documentazione ove richiesta e comunque è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ogni eventuale richiesta di chiarimento,

Con ogni ossequio,

Firmato

Dott. Fabio Scannapieco Alì Capece Minutolo


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Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

Presso il Tribunale di Palermo

(e c.a. P.M. Dr. S. Demontis – Cancelliere)

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Proposta da Fabio Scannapieco Capece Minutolo, residente in Palermo, avverso la richiesta di archiviazione, formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 16.12.2003 e notificata in data 18.02.04 con atto n. 577/3-4, nel procedimento penale iscritto al n. 13250/03 RGNR relativo ad ipotesi di responsabilità penale a carico di Vanni di San Vincenzo Carla, nata a Palermo il 25.10.1964 e residente in Palermo, Piazza G. Cesare 24,

PREMESSO

Che:

A) E’ stata presentata dolosamente una Dichiarazione di Successione Legittima sottoscritta da Vanni di San Vincenzo Francesca al duplice doloso scopo di chiedere sia l’intestazione di licenza edilizia a quattro soggetti (chiedendo la sola Vanni Carla la delega a riscuotere il contributo) che quella di dividere il lotto 4 a quattro soggetti e non alle due proprietarie della casa; mentre l’altra erede, Maria Carmela Vanni di San Vincenzo era in possesso del testamento della de cuius e tale Successione Legittima è stata presentata a sua insaputa.

B) Alla pubblicazione di detto rogito, le comparenti presentavano certificati catastali non veritieri che non rappresentavano lo stato dei luoghi perché riguardavano i certificati volturati con la Successione Legittima che dividevano in quattro parti il lotto 4, destinato invece alle sole due comproprietarie della casa, secondo il dettato testamentario della de cuius. A prova che non sono stati presentati certificati storici dalle comparenti è la mancanza nel rogito del Notaio Citrolo, dell’esistenza delle primitive servitù prediali, idriche e di passaggio, nei confronti dei confinanti. La prova che sono stati presentati falsi certificati catastali è che la Vanni Carla si faceva intestare il terreno della particella 234 solo a se stessa divenendone proprietaria pur non esistendo più tale particella a seguito dell’approvazione del piano di lottizzazione.

C) Inconfutabilmente è trascritto nel rogito del Notaio Citrolo e nella relativa trascrizione, nell’elenco dei beni solamente, “piano e terreno” invece del solo “piano terreno” attribuito il predetto terreno alla sola Vanni Carla, quando il terreno è annesso all’immobile indiviso e non frazionato ed a questo non frazionabile perché condominiale. All’uopo si allega copia fotostatica di perizia giurata siglata a vivo dall’Arch. Sommatino Rosario, che è l’autore del piano di lottizzazione.

D) Sono state effettuate false e mendaci dichiarazioni nell’atto notarile, come quella del rinvenimento del testamento casualmente dopo un anno e più, cosa non vera in quanto la Maria Carmela Vanni ne era già in possesso. E’ falsa la dichiarazione che la disparità dei dati catastali tra quanto affermato nel testamento ed i certificati sia dovuta alla lottizzazione. E’ falsa la dichiarazione effettuata nel rogito che la planimetria appartenga all’Arch. D’Antoni, mentre essa è assolutamente anonima in foglio del tutto anonimo.

E) L’omessa dichiarazione di Successione Testamentaria e la relativa voltura è da ritenersi dolosa. Il rogito per la presenza della falsa planimetria e per essersi basato su fasulli certificati catastali è da ritenersi nullo: Il Codice Civile sancisce che ove vi sia lesione di un quarto, in relazione a suddivisione ereditaria, questa sia da considerare da rescindere

P.Q.M

Si chiede se sussistano le ipotesi dei seguenti reati, configurando Penale nel Civile,:

1) Uso di atto falso: Per aver prodotto atti falsi nel rogito al fine di intestarsi esclusivamente in capo a Vanni Carla di un terreno condominiale, con l’attribuzione di inesistente particella catastale, la 234, relativa ad un inesistente terreno.

2) False dichiarazioni in atto pubblico.

3) Appropriazione indebita: Per essersi appropriata indebitamente la Vanni Carla di un terreno condominiale, stravolgendo la volontà testamentaria che lo destinava, come lotto 4, all’altra condomina Maria Carmela Vanni.

P.Q.M.

Vorrà pertanto la Signoria Vostra proseguire le indagini preliminari, procedendo ai seguenti accertamenti:

A) In base a quale titolo viene destinata esclusivamente la particella 234 alla Vanni di San Vincevo Carla, non essendo menzionata nel testamento, riferendosi la stessa ad un immobile indiviso e non frazionato (come da Atto Extragiudiziale allegato).

B) Se è vero che come affermato nel rogito notarile che la piantina dei luoghi ad esso allegata appartenga all’Arch. G. D’Antoni, ovvero esso sia un documento ufficiale dell’U.T.E., la piantina, invero, pare che concerna il progetto di restauro effettuato successivamente dal suddetto Architetto, non descrivendone i luoghi, come affermato nel rogito.

C) Se corrisponde al vero la dichiarazione effettuata dalle comparenti al rogito, che la differenza tra i dati relativi all’estensione dei cespiti menzionati dalla testatrice siano dovuti a suoi errori, e non come effettivamente è, grazie alla voltura della Successione Legittima nei confronti del piano di lottizzazione.

D) Richiesta di audizione in qualità di teste sul punto sopraindicato alla lettera B dell’aRch. Pietro Giuseppe D’Antoni, residente in Corleone via S. Lucia n. 2.

E) Richiesta di audizione in qualità di teste dell’autore dell’allegata perizia giurata e del precedente progetto di lottizzazione Arch. Rosario Sommatino, residente in Palermo via Lo Monaco Ciaccio n. 8.

F) Richiesta di audizione della sorella superstite della de cuius, Sig.ra Rosa Cammarata, vedova De Gregorio, residente in Palermo via La Lumia 45, in qualità di teste a conoscenza dell’esistenza del testamento della sorella.

G) Richiesta di audizione in qualità di testimone di Francesca Vanni di San Vincenzo, residente in Palermo piazza Giulio Cesare 24, per sapere la ragione della presentazione e sua sottoscrizione della dichiarazione di Successione Legittima in presenza di un testamento.

H) Richiesta di audizione in qualità di teste del Notaio Maurizio Citrolo, dom.to in Palermo via Notarbartolo 15, al fine di conoscere e di dimostrere, viceversa, la ragione per cui non è stata convocata la coerede Dott.ssa Maria Carmela Carolina Vanni di San Vincenzo, nonché rivolgere le richieste di domande come ai punti A, B e C.

Si allega alla presente istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione, infine, perizia giurata comprovante la falsa attribuzione dell’intero lotto 4 ed in particolare della particella 234 alla sola Vanni Carla di San Vincenzo, nonché Atto Extragiudiziale prologo della causa civile pendente.

Con osservanza, Firmato

Palermo, 26.02.2004